Regione Autonoma della Sardegna

 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale

 

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ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE,

I SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE,

DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

PREFAZIONE.

 

 

Il presente documento definisce la forma dell’Accordo Regionale stipulato in data ................., in esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione per la Medicina Generale (DPR 484/96), e costituisce la base normativa di tutte le parti che il DPR 484/96 demanda alla trattativa tra la Regione e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Medicina Generale e firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo col succitato DPR 484/96.

 

L’Accordo di cui al presente Atto formula inoltre le disposizioni risolutive dei diversi punti soggetti a differenti valutazioni interpretative che la convenzione della Medicina Generale pone e che, per evidenti ragioni di armonizzazione su tutto il territorio regionale, hanno necessitato di accordo nell’ambito della trattativa regionale.

 

Esso si compone di una PREMESSA che costituisce la base politica dell’accordo, sulla quale le parti concordano come strumento programmatorio della politica sanitaria regionale ed aziendale, sia per la Medicina Generale come anche per il suo rapporto con le varie strutture ed i diversi servizi assistenziali delle ASL, e di un ARTICOLATO che definisce in modo puntuale gli aspetti normativi dell’accordo stesso.

 

 

PREMESSA

 

UNA NUOVA POLITICA REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE.

 

Il momento storico particolare che stanno vivendo i sistemi sanitari europei ha coinvolto anche il S.S.N. italiano, in seno al quale si vanno delineando i sistemi sanitari regionali segnati da linee di indirizzo ormai abbastanza precise caratterizzate da una forte tendenza a coniugare insieme la tutela della salute e il rispetto degli equilibri imposti dai criteri di economia sanitaria ormai acquisiti in termini di costi/benefici, costi/efficacia, ecc..

 

Tale prospettiva va specificando in modo sempre più netto l’esigenza ineludibile di procedere alla razionalizzazione del livello di assistenza ospedaliero. Si sposta così l’ottica sanitaria, per tanto tempo ospedalocentrica, verso il territorio e verso scelte finalizzate al sostegno e alla riqualificazione dell’intervento sanitario di primo livello.

 

In questo scenario la dimensione dell’assistenza primaria nell’ambito della assistenza territoriale, si impone con tutta la sua forza ed importanza alla attenzione degli attori delle scelte programmatiche e di pianificazione degli interventi.

 

La Medicina Generale rivendica a sé da diverso tempo le prerogative di questa assistenza primaria che si caratterizza per alcuni elementi fondamentali:

 

· globalità della assistenza in una visione olistica dell’assistito;

· continuità nel tempo dell’intervento sanitario;

· dimensione territoriale dell’assistenza;

· impatto sociale immediato, diffuso ed universalmente accreditato nel sistema sanitario italiano.

 

Il rapporto che si instaura tra l’assistito ed il medico di Assistenza Primaria basato sulla fiducia, è il fondamento stesso dello spazio privilegiato che quest’ultimo si ritaglia nel panorama sanitario, caratterizzando in maniera qualificata inoltre il suo intervento quale medicina di famiglia, considerato che l’assistito è visto nel suo contesto familiare ed ambientale.

 

Per queste considerazioni la figura del medico di famiglia e, in senso più lato, quella del medico di medicina generale, è da ritenersi centrale nell’ambito dell’assistenza territoriale, in un ruolo di interazione con le altre figure professionali operanti nel territorio per la realizzazione di una assistenza sanitaria di primo livello che si offra nelle sue potenzialità di intervento sanitario globale e compiuto sull’assistito presso il suo contesto di vita quotidiana; ciò impone l’inevitabile uscita dal proprio isolamento professionale per tutti gli operatori dell’assistenza territoriale.

 

La nuova figura di medico di Medicina Generale che si va delineando nel Sistema Sanitario Regionale si muove in questa prospettiva, con l’obiettivo strategico di arricchire questa sua centralità nella assistenza territoriale con la professionalità qualificata del suo intervento e con la consapevolezza di partecipare alla caratterizzazione del Sistema Sanitario Regionale nel garantire livelli uniformi di assistenza in maniera omogenea sul territorio regionale, ma con la responsabilità del rispetto di un equilibrio tra risorse disponibili e modalità di offerta dei servizi.

 

L’entrata a pieno titolo del medico di medicina generale tra i promotori di questa prospettiva nasce dalla sua centralità nel Sistema Sanitario Regionale fondata sul suo ruolo professionale, ma che si proietta oltre, verso un ruolo di filtro per il passaggio alle prestazioni dei livelli assistenziali successivi e verso il ruolo di primo compartecipe alla razionalizzazione della spesa sanitaria in quanto detentore del ruolo pregnante di indirizzo dei bisogni del paziente-utente verso la formulazione della domanda di salute globale.

 

In tale contesto appare essenziale che:

 

A. i livelli di spesa programmabili siano considerati quali modelli tecnici in grado di determinare modifiche sostanziali dei flussi di finanziamento della sanità, particolarmente a favore, dove è possibile, di quella territoriale e primaria e che siano in grado di realizzare livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio regionale;

B. i livelli di spesa programmabili contemplino quale incentivo contrattuale, un certo valore di premio parziale da attribuire al medico di medicina generale che si propone in una pratica professionale di elevata responsabilizzazione e contemporaneamente in un ruolo certamente non facile e scevro di rischi, ma necessario al nuovo sistema sanitario di "compartecipe responsabile alla razionalizzazione della spesa sanitaria";

C. l’incentivo di cui sopra sia altamente controllato, eticamente appropriato e correlato al raggiungimento degli obiettivi programmati;

D. le risorse recuperate, rispetto alla spesa storica, con la razionalizzazione delle prestazioni indotte (farmaceutica, diagnostica, ricoveri, etc.), siano utilizzate in parte per organizzare una offerta di altri servizi territoriali più qualificati, più efficaci, e rispondenti a domande da tempo inevase e in parte per alimentare il Budget destinato a finanziare progetti-obiettivo nell’ambito della medicina generale.

 

 

UNA NUOVA POLITICA REGIONALE PER IL DISTRETTO.

La riorganizzazione della rete di offerta dei servizi sanitari nel territorio per rispondere alla domanda di salute globale derivante dal bisogno rilevato trova nel Distretto Sanitario il suo momento decisivo per la realizzazione di un nuovo modello di sanità territoriale regionale.

 

Se il Distretto rappresenta il momento organizzativo strategico delle aziende USL cui il Servizio Sanitario Regionale demanda la funzione di realizzare un alto grado di integrazione tra i servizi sanitari, nella prerogativa di garantire in maniera coordinata, compiuta e continuativa i livelli uniformi di assistenza nel territorio, al medico di Medicina Generale, attore principale nella assistenza sanitaria territoriale, viene chiesto di proporsi in maniera nuova a garanzia del suo ruolo di mediatore tra il bisogno-domanda di salute (rappresentato dal paziente-utente ) e la risposta di salute che deve essere garantita dal Servizio Sanitario Regionale.

 

Nasce quindi l’esigenza che nuovi compiti e nuovi ruoli finora rimasti incompiuti per gran parte, o addirittura inesplorati, si addicano alla figura del medico di Medicina Generale a garanzia che il livello di assistenza territoriale sia un livello di assistenza compiuto, continuo nel tempo e qualificato professionalmente, considerato che il livello di assistenza ospedaliera rappresenta la risposta di salute ai casi acuti o che esigono comunque interventi complessi e/o altamente specializzati.

 

Ciò chiama in particolare il medico di Assistenza Primaria alla sperimentazione di prospettive culturali e professionali stimolanti nuove progettualità assistenziali ed operative legate anche a nuove forme associative dell’attività della Medicina Generale, finalizzate alla concreta realizzazione di questa nuova figura di medico di famiglia del Sistema Sanitario Regionale, utilizzando gli strumenti degli istituti contrattuali, nazionale (già concordato) e regionale, previsti nel presente Accordo.

 

Le nuove sfide di tipo professionale richieste dalle strategie dell’attuale momento storico non potranno comunque esulare dalla consapevolezza che nel territorio l’intervento sanitario quasi mai si disgiunge da quello assistenziale e sociale, richiedendo una loro integrazione soprattutto a livello di Distretto Sanitario, dove il medico di medicina generale, quale attore della Assistenza Primaria, è invitato a partecipare in maniera strategica non solo nel momento erogativo, ma anche in quello programmatorio e budgetario.

 

A tal fine appare indispensabile provvedere a che:

 

A. i flussi finanziari verso il distretto siano individuati, in maniera chiara e controllati nel loro percorso, quale fondamento di una politica sanitaria regionale che guarda all’assistenza territoriale con finalità strategiche;

B. siano individuate a tutti i livelli di responsabilità le progettualità assistenziali per il distretto (progetto globale d’azienda e progetti-obiettivo);

C. siano individuati interventi e sperimentazioni da realizzare nel distretto finalizzati alla razionalizzazione della spesa sanitaria e al reimpiego dei risparmi conseguiti in nuovi servizi efficienti a domanda inevasa da tempo;

D. si operi una ricognizione delle voci di spesa delle strutture localizzate nel territorio quale precondizione per un equilibrio tra spesa e garanzia dei livelli uniformi di assistenza.

 

Tutte queste sfide riusciranno nei loro intenti se la responsabilità pubblica e quella professionale si incontreranno in maniera costruttiva e cosciente dei propri ruoli congiunti nello scenario sanitario regionale, nell’ambito di un contesto contrattuale deputato alla corretta regolamentazione dei rapporti reciproci.

 

ARTICOLATO.

 

 

PREMESSA.

 

 

Art. 1 - Modalità di raccordo tra Medicina generale e Servizi Pubbliche Relazioni delle Aziende Sanitarie Locali (ex. Premessa, comma 4).

 

Nello spirito del comma 4 della Premessa di cui al DPR 484/96, rivolto a sollecitare, in ambito di accordi regionali, le Aziende USL all’utilizzo dell’Ufficio Relazioni col Pubblico, quale strumento di raccordo per i rapporti tra i medici (e/o le loro organizzazioni) e i cittadini-utenti (e/o le loro organizzazioni) e con lo scopo di migliorare la accessibilità ai servizi sanitari da parte degli utenti, si concorda quanto segue:

 

1. In ogni Azienda USL l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), organizza modalità di raccordo tra i servizi dell’Azienda, i medici dei servizi sanitari di base e i cittadini, con le finalità di:

 

a) ottimizzare l’accessibilità degli utenti ai servizi sanitari ed i relativi percorsi assistenziali;

b) favorire l’integrazione tra i vari momenti dei percorsi di cui sopra, considerando la varietà degli attori e dei promotori degli stessi (medici di famiglia, medici specialisti, funzionari delle Aziende Sanitarie, utenti, strutture pubbliche o private accreditate, ecc.);

c) garantire la trasparenza, la informazione e l’equità nella offerta dei servizi sanitari.

 

2. In ogni Azienda USL l’URP istituisce una sezione destinata a curare i rapporti tra i medici (medici di Medicina Generale, pediatri di base, medici specialisti e medici ospedalieri) e i cittadini-utenti per la garanzia di quanto enunciato ai precedenti punti a), b), e c) e per la ricomposizione delle problematiche attinenti l’applicazione delle normative relative alla erogazione dei servizi sanitari.

 

3. In particolare l’URP deve studiare ogni elemento strutturale e dinamico componente il rapporto tra utente e servizi sanitari ed individuare soluzioni possibili per rendere i percorsi assistenziali conosciuti, trasparenti, celeri, deburocratizzati, ed equi soprattutto per quanto riguarda:

 

- le liste d’attesa per le indagini e per i ricoveri;

- le modalità di accesso ai servizi;

- l’informazione sulle disponibilità dei servizi aziendali e accreditati;

- gli orari di servizio e di apertura al pubblico.

 

4. L’URP si avvale della collaborazione volontaria di medici operanti nella assistenza primaria e territoriale oltre che in quella ospedaliera e di rappresentanti dei cittadini secondo direttive organizzative predisposte dal responsabile dell’URP.

 

5. Al fine di recepire indicazioni utili al più corretto utilizzo dei servizi e delle strutture e di favorire il confronto periodico e continuo tra gli operatori dei servizi sanitari e i cittadini, il Direttore Generale indice periodicamente, a cadenza almeno semestrale, la conferenza dei Responsabili dei Servizi Sanitari della Azienda USL con la partecipazione dei rappresentanti delle OO.SS. di categoria, delle organizzazioni dei medici e delle associazioni dei cittadini.

6. Viene prevista la partecipazione di rappresentanti sindacali della Medicina Generale alle commissioni conciliative di cui all'art. 8 del titolo II del regolamento attuativo posto all’Allegato 1 del DPCM 19.5.95 - carta generale dei servizi pubblici sanitari - in caso di contenzioso riguardanti i medici generali.

 

 

CAPO I: CAMPO DI APPLICAZIONE.

 

 

Art. 2 - Titoli per la formazione della graduatoria (ex. Art. 3, comma 6).

 

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del DPR 484/96, le zone carenti da riservare a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al Decreto Legislativo 256/91 o a favore dei medici in possesso dei titoli equipollenti, sono calcolate su base regionale tra tutte quelle pubblicate.

 

2. Per l’anno 1997 la percentuale delle località carenti di medicina generale riservata ai medici che, sulla base della graduatoria vigente, risultino in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, è determinata nella misura del 30% mentre quella riservata ai medici in possesso dei titoli equipollenti è determinata nella misura del 70%. Per l’anno 1998 tali percentuali sono determinate rispettivamente nella misura del 40% e del 60%. Per l’anno 1999 la definizione delle percentuali relative alle due parti sopra indicate avviene secondo il disposto della norma finale n. 5 di cui al DPR 484/96 (50% ad entrambe le parti).

 

3. Ai fini della determinazione del numero delle zone carenti da riservare alle diverse categorie dei medici inclusi nella graduatoria unica regionale (possessori del titolo di formazione, possessori del titolo equipollente), il quoziente relativo si determina moltiplicando il numero delle zone carenti totali per la percentuale relativa riservata e dividendo per 100. Le frazioni di punto si approssimano alla unità più vicina.

 

Art. 3 - Comunicazioni del medico alla Azienda (ex. Art. 7, comma 2 e 4).

 

1. Fatto salvo quanto già specificatamente determinato dall’art. 7, del DPR 484/96 le Aziende Sanitarie Locali, ove non abbiano già provveduto in tal senso, provvedono, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, a richiedere ai medici di medicina generale titolari di incarico ancorché provvisorio, nell’ambito del proprio territorio, una dichiarazione conforme all’Allegato L del DPR. 484/96.

 

2. I medici così interpellati dovranno far pervenire alla Azienda USL richiedente la dichiarazione debitamente compilata e firmata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

 

3. Le Aziende Sanitarie Locali provvederanno in conseguenza di quanto sopra alla verifica delle eventuali situazioni di incompatibilità o di riduzione del massimale individuale o quanto altro, ed alla eventuale determinazione dei relativi provvedimenti previsti, in merito alle dichiarazioni rese dal medico, dalla convenzione di cui al DPR 484/96.

 

4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3, la libera professione oraria deve essere formalmente e direttamente evidenziabile nella attività del medico di Medicina Generale, ai fini della applicabilità delle eventuali incompatibilità o delle limitazioni di massimale individuale.

 

5. In relazione a quanto previsto in materia dal DPR 484/96, art. 7, comma 4, nel caso di astensione dalla attività assistenziale derivante da eventuali agitazioni sindacali, il medico iscritto ad una sigla sindacale tra quelle firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui al DPR 484/96 è tenuto a comunicare alla Azienda di appartenenza la propria non adesione allo sciopero solo nel caso in cui tale agitazione sindacale sia promossa da sindacati rappresentativi ai sensi dell’art. 10 del DPR 484/96.

 

6. Il medico che non sia iscritto ad alcuna sigla sindacale firmataria dell’ACN per la medicina generale è comunque tenuto a comunicare la propria non adesione allo sciopero eventualmente indetto.

 

7. Ove dovuta, tale comunicazione deve essere trasmessa dal medico, a mezzo telegramma, prima delle 24 ore precedenti l’inizio della agitazione sindacale.

8. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale, o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno successivo alla eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.

 

 

Art. 4 - Aggiornamento obbligatorio e facoltativo. Formazione permanente. (ex. Art. 8, comma 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11).

 

1. Le parti riconoscono l’urgenza di avviare un compiuto programma di formazione permanente che, nel rispetto del disposto dell’art. 8 della convenzione della Medicina Generale, si fondi sull’analisi dei bisogni professionali dei medici e su quelli dell’Azienda Sanitaria Locale e che si articoli secondo le moderne metodologie didattiche.

2. A tal fine si adotta la Carta della Formazione Permanente in Medicina Generale di cui all’Allegato 1 del presente Accordo, che prevede la cadenza annuale della programmazione dei corsi, le forme di collaborazione con le Società Scientifiche, i Sindacati rappresentativi (ivi comprese le organizzazioni rappresentative dei medici in possesso del titolo di formazione in Medicina Generale) e gli Ordini dei Medici, le priorità formative, le modalità organizzative, le metodologie didattiche, il modello economico-gestionale, la formazione degli animatori, il finanziamento annuale della formazione e quanto altro.

3. L’attività formativa dovrà essere svolta obbligatoriamente nel giorno di Sabato, per 8 settimane e 32 ore, in un periodo che va dal 15 gennaio al 15 giugno di ogni anno, fatta salva la attività formativa relativa al 1997, che dovrà essere oggetto di specifico decreto dell’Assessore alla Sanità, sentite le organizzazioni firmatarie del presente Accordo.

 

4. Il compenso orario per gli Animatori di Formazione ai sensi dell’art. 8 comma 8 del DPR 484/96 viene stabilito in Lire 80.000.

 

5. Con apposito decreto assessoriale su conforme deliberazione della Giunta Regionale viene istituito l’Albo Regionale degli Animatori di Formazione per l’aggiornamento e la formazione permanente, affidato al Comitato Consultivo Regionale di cui all’articolo 12 del DPR 484/96 che lo gestisce attraverso la Commissione Tecnica per la Formazione di cui al punto 5 dell’Allegato 1 del presente Accordo. Possono essere iscritti all’Albo degli animatori medici iscritti negli elenchi della Medicina Generale della regione Sardegna che ne facciano domanda e che siano in possesso di idoneo attestato.

 

6. Entro due mesi dalla stipula del presente Accordo Regionale, l’Assessore Regionale alla Sanità provvede, con apposito decreto e sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi della Medicina Generale e le società scientifiche accreditate, a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati ai fini dell’inserimento nell’Albo degli Animatori di Formazione.

 

 

Art. 5 - Diritti sindacali ( ex. Art. 9, comma 1, 6, 8).

 

1. Ai medici di medicina generale è corrisposto, per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e delle Commissioni di cui al DPR 484/96, un rimborso delle spese sostenute per la sostituzione (sulla base dei parametri previsti dall’Allegato C del DPR 484/96), e, nella misura prevista dalle normative vigenti, delle spese di viaggio sostenute.

 

2. Al fine del corretto calcolo dei rimborsi relativi alle sostituzioni, il medico fornisce alla ASL interessata, entro 15 giorni dalla riunione del Comitato o Commissione, la richiesta di rimborso corredata della documentazione probatoria delle spese ed i dati a ciò necessari.

 

3. Alla liquidazione del rimborso di cui al precedente punto 1, provvede la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del medico interessato, entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del medico, della documentazione di cui al precedente comma 2.

 

4. Considerato quanto previsto dal comma 6, art. 9, DPR 484/96, ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività sindacale, la rilevazione del numero degli iscritti a ciascun sindacato su base regionale, viene effettuata annualmente dalla Regione alla data del 31 Dicembre, sulla base del numero dei medici ai quali viene effettuata la trattenuta delle quote in favore di ciascun sindacato.

 

 

Art. 6 - Esercizio del diritto di sciopero (ex. Art. 17, comma 8....).

 

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a disporre, con apposito schema da adottarsi entro 60 giorni dalla ridefinizione degli ambiti territoriali di cui all’articolo 21 del presente Accordo, in armonia e sulla base di tale ridefinizione, il contingentamento dei medici di continuità assistenziale ai fini dell’esonero da scioperi di categoria.

 

CAPO II: ASSISTENZA PRIMARIA.

 

 

Art. 7 - Rapporto ottimale (ex. Art. 19, comma 3 e 7).

 

1. Affinché possano realizzarsi condizioni di pari opportunità tra i medici di Assistenza Primaria, e tra i cittadini, e per il superamento di parte delle condizioni di diversità esistenti tra le realtà rurali e quelle urbane, nella prospettiva di garantire maggiori e più complete opportunità ai cittadini e di creare condizioni ottimali per lo sviluppo di forme organizzative nuove tra i medici ai fini anche delle attività previste nel Capo VI del DPR 484/96, le parti concordano di procedere alla ristrutturazione degli ambiti territoriali organizzativi dell’assistenza primaria ai fini della scelta del medico di cui all’art. 19 del DPR 484/96, secondo le indicazioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini della ristrutturazione degli ambiti territoriali organizzativi dell’assistenza primaria per la scelta del medico di cui all’art. 19 del DPR 484/96, l’Assessore Regionale alla Sanità istituisce, entro un mese dalla pubblicazione del presente Accordo, una commissione presieduta dall’Assessore medesimo, o suo delegato, e formata da 2 rappresentanti dell’Assessorato medesimo, da 3 delle Aziende Sanitarie della regione e da 5 delle OO.SS. dei medici di Medicina Generale, rappresentativi ai sensi dell’articolo 10 del DPR 484/96 e firmatari del presente Accordo, nominati con criterio di proporzionalità tra le stesse e su indicazione da parte delle medesime OO.SS..

 

3. La commissione di cui al precedente comma 2, nell’individuare la delimitazione degli ambiti di ciascuna ASL, terrà conto, oltre che delle proposte delle Aziende Sanitarie Locali interessate, dei seguenti criteri:

 

A) Dimensionamento degli ambiti sulla base di un minimo di popolazione oltre i 14 anni preferibilmente di 5000 (cinquemila) abitanti.

B) Dimensionamento degli ambiti tenendo conto della distribuzione territoriale dei comuni afferenti agli ambiti, delle distanze e dei tempi di percorrenza delle stesse.

C) Garanzia che negli ambiti con almeno tre comuni o più, sia assicurata l’attività ambulatoriale ai sensi del comma 2, articolo 20, DPR 484/96.

D) Previsione di forme incentivanti l’apertura degli studi medici in tutti i comuni di ciascun ambito territoriale, avuto riguardo di quanto previsto in merito dall’articolo 21, comma 7, del DPR 484/96 mediante l’utilizzo di ambulatori pubblici, a condizioni agevolate.

E) Individuazione di ambiti territoriali più vasti di quelli di libera scelta, al fine di favorire l’esercizio di forme di associazionismo diverse rispetto al disposto dell’articolo 40 del DPR 484/96 e tendenti a realizzare gli obiettivi di cui al Capo VI, particolarmente in relazione al rispetto dei livelli di spesa programmati.

 

4. Ai fini della determinazione dei medici inseribili negli elenchi, la Aziende provvederanno a scorporare dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale tutti quei cittadini che alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del medico in altro ambito territoriale.

 

5. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 3, lettera D), si prevede la partecipazione del medico di assistenza primaria alle spese di gestione dell’ambulatorio pubblico concessogli in uso per le attività di cui al DPR 484/96, sulla base dei seguenti criteri:

 

A) la partecipazione alla spesa è determinata con importo a quota capitaria annua per assistito, variante da un minimo di Lire 1.000 ad un massimo di lire 4.000, anche in relazione alla disponibilità dello stesso per attività dell’Azienda Sanitaria Locale ed ai servizi e attrezzature eventualmente messi a disposizione dalla ASL;

B) l’ambulatorio pubblico concesso in uso al medico di assistenza primaria dovrà essere in possesso degli standard di cui all’articolo 22 del DPR 484/96;

C) nulla è dovuto, a titolo di partecipazione alle spese di gestione, dal medico di assistenza primaria che utilizza ambulatori pubblici situati in zone individuate come disagiatissime in ambito regionale ai sensi del successivo art. 18.

D) la concessione in uso dell’ambulatorio è attestata da apposito accordo tra il medico e l’Azienda che espliciti quota capitaria di compartecipazione alla spesa, orario di utilizzo da parte del medico, inventario delle attrezzature presenti e a disposizione, modalità d’uso della struttura e quanto altro ritenuto opportuno dalle parti, accordo che non costituisce comunque, a nessun titolo, contratto d’affitto. L’accordo può essere revocati in ogni momento da una delle parti, con un preavviso di almeno 6 mesi;

E) il recupero da parte della Azienda delle somme dovute dal medico viene effettuato con le competenze del mese di Marzo e di Settembre di ogni anno, con riferimento al semestre precedente;

F) le somme dovute vengono recuperate entro il limite massimo del 50% dei compensi lordi erogati al medico dalla ASL per il mese di riferimento (Marzo o Settembre), e fino al conguaglio nel mese successivo.

 

6. Gli effetti di cui alle disposizioni del precedente punto 4 decorrono dal 01.01.98.

 

 

Art. 8 - Copertura delle zone carenti di assistenza primaria (ex. Art. 20, comma 8).

 

1. La copertura delle zone carenti di assistenza primaria, al fine di uniformare i tempi e le procedure di assegnazione degli incarichi, avviene con le seguenti modalità:

 

a. la Regione provvede alla formazione di una graduatoria a valere per gli incarichi da assegnare sulla base del disposto di cui all’art. 20, comma 3, lettera a), del DPR 484/96 articolata sulla base dell’anzianità di iscrizione nell’ambito di provenienza, e di una graduatoria unica per tutte le zone carenti pubblicate, tenendo conto dei punteggi aggiuntivi di residenza dei singoli medici, a valere per gli incarichi da assegnare sulla base del disposto di cui all’art. 20, comma 3, lettera b) del DPR 484/96;

b. le graduatorie vengono formulate sulla base dei punteggi relativi ed apponendo a fianco di ciascun nominativo la o le zone carenti per le quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione;

c. formulate le graduatorie, la Regione provvede alla convocazione, di tutti i medici aspiranti alla assegnazione delle zone carenti pubblicate, presso l’Assessorato alla Sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente a 15 giorni dalla data di invio della convocazione. Ciò anche al fine di favorire la consultazione delle graduatorie relative alle località carenti da assegnare, che saranno a tal proposito messe a disposizione presso la segreteria del Comitato Consultivo Regionale per la Medicina Generale di cui all’art. 12 del DPR 484/96 nei 10 giorni precedenti la data di convocazione;

d. sulla base del disposto dell’articolo 20 del DPR 484/96, i medici verranno chiamati alla accettazione delle zone carenti per le quali avranno concorso secondo l’ordine della anzianità di inserimento nell’ambito di provenienza (trasferimenti) o secondo l’ordine della graduatoria unica regionale ed in ragione della relativa posizione nella graduatoria per le singole zone carenti. L’ordine di precedenza nella scelta delle zone carenti di cui alla lettera b) del comma 7 del suddetto articolo 20, è determinato dalla posizione nella graduatoria unica regionale, avuto riguardo del punteggio di residenza e della possibilità che tale punteggio modifichi l’ordine della graduatoria relativamente ai medici residenti nella località carente relativa;

e. ai fini della ripartizione percentuale degli incarichi tra le due diverse categorie di aventi diritto alla assegnazione delle zone carenti, i medici in possesso di entrambi i titoli dichiarano, al momento della scelta, il titolo da far valere ai fini della assegnazione della zona carente.

 

2. Le graduatorie di cui al precedente punto 1. sono realizzate dalla Regione, sentito il Comitato Consultivo Regionale di cui all’art. 12 del DPR 484/96.

 

3. Il medico interpellato e che abbia accettato una delle sedi carenti per le quali ha concorso, viene cancellato dalla graduatoria regionale ai fini della assegnazione degli incarichi di assistenza primaria.

 

 

Art. 9 - Scelta del medico (ex. Art. 26).

 

1. La scelta del medico da parte dell’assistito può essere effettuata solo in favore di uno dei medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale su cui insiste la residenza dell’assistito (artt. 19 e 26 del DPR 484/96 e art. 7 del presente Accordo).

 

2. La scelta in favore di un medico inserito in un elenco di un ambito territoriale diverso, può essere effettuata solo alle condizioni previste dal comma 3 dell’art 26 del DPR 484/96, sentito il Comitato Consultivo di cui all’art. 11 del DPR 484/96.

 

3. Ferme restando le scelte extra ambito in carico ai medici all’atto della stipula del presente Accordo, le parti si impegnano a ricercare l’adozione di soluzioni in grado di riequilibrare le distorsioni derivanti da tale fenomeno, anche in sede di revisione degli ambiti territoriali e con l’utilizzo di adeguati strumenti di informazione agli assistiti interessati.

 

4. Le parti concordano di istituire, a livello di ciascuna ASL, un elenco nominativo separato delle scelte effettuate dai cittadini al di fuori del proprio ambito territoriale di residenza.

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo annullano eventuali precedenti disposizioni regionali contrastanti.

 

6. Le Aziende Sanitarie provvedono ad individuare e realizzare, d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, a livello aziendale, idonei strumenti di informazione agli assistiti sugli effetti assisitenziali della variazione di residenza.

 

 

Art. 10 - Revoche d’ufficio (ex. Art. 28).

 

1. In caso di trasferimento, da parte del cittadino, della propria residenza in un comune situato in un diverso ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si applica il meccanismo della revoca d’ufficio a meno che l’interessato, all’atto del cambio di residenza, non inoltri al Comitato Consultivo d’Azienda formale domanda per ottenere la conservazione della scelta del proprio medico, unitamente al consenso dello stesso. Eventuali dinieghi alla domanda di cui sopra devono essere adeguatamente motivati. Trascorsi 30 giorni senza risposta, la domanda si intende accolta.

 

2. Le ASL devono inviare all’Assessorato Regionale alla Sanità, entro il 15 gennaio ed entro il 15 di luglio dell’anno in corso, l’elenco di cui al comma 4 dell’art. 9 del presente Accordo, relativo al semestre precedente.

 

3. La Regione impartisce, entro due mesi dalla stipula del presente Accordo, idonee disposizioni alle Aziende Sanitarie Locali affinché, fatta salva ogni diversa determinazione da parte dell’assistito, adottino la riattribuzione automatica della scelta per tutti coloro ai quali era stata temporaneamente sospesa l’assistenza da parte del SSN, come determinato dalle norme vigenti. Tale riattribuzione decorre dalla data di cessazione della condizione determinante la sospensione dell’assistenza, ivi compresi i militari che abbiano cessato il servizio di leva, gli emigrati che siano rientrati in patria, i detenuti che abbiano scontato la pena.

 

4. La riattribuzione della scelta avviene anche in deroga al massimale individuale.

 

5. La Regione impartisce, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, idonee disposizioni ai comuni, affinché comunichino alle ASL interessate il riacquisto da parte del cittadino della condizione giuridica che restituisce il diritto alla assistenza a carico del SSN.

 

 

Art. 11 - Assistenza farmaceutica e modulario (ex. Art. 36, comma 3, 4, 6).

 

1. La rilevazione ed elaborazione informatizzata degli aspetti quali-quantitativi delle prescrizioni mediche, verso cui devono uniformarsi tutte le Aziende USL, rappresenta il presupposto per l’acquisizione dei dati necessari alla verifica sia dell’andamento e della regolarità prescrittiva del singolo medico, che del perseguimento degli obiettivi in materia di livelli di spesa programmati.

 

2. Alla luce di quanto sopra esposto ed in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sanzioni nei confronti dei medici in ordine alle irregolarità prescrittive (L 425/96 ; L 662/96), assume particolare importanza la responsabilizzazione di tutti i medici abilitati all’utilizzo del ricettario SSN al puntuale rispetto di tutti gli obblighi prescrittivi posti a loro carico, anche ai fini delle determinazioni di responsabilità dei livelli di spesa programmati.

 

3. In questo contesto la Regione si impegna a:

 

A) mettere in atto, con specifici atti formali, un’efficace azione amministrativa mirata a prevenire situazioni di irregolarità prescrittive favorendo l’informazione dei medici sulla esatta applicazione delle norme relative alle corrette modalità prescrittive ed al rispetto delle Note CUF;

 

B) predisporre apposita guida completa regionale sulla corretta applicazione della normativa sulle esenzioni e sulle corrette modalità di annotazione del diritto all’esenzione, prevedendone la diffusione a tutti i medici interessati. Eventuali differenti modalità di annotazione del diritto all’esenzione, sono concordati tra le parti firmatarie del presente Accordo, sulla base di una proposta tecnica formulata dalla Commissione di cui alla successiva lettera D.

 

C) predisporre direttive di indirizzo e di coordinamento alle Aziende USL per l’applicazione omogenea della L. 425/96 relativa a modalità, entità dei controlli e sanzioni connesse.

 

D) costituire una Commissione Regionale mista tra Aziende, Regione e Medici, formata da 1 Rappresentante dei Servizi Farmaceutici delle Aziende, 1 Rappresentante dei Servizi di Medicina di Base delle Aziende e 2 membri medici di medicina generale indicati dal Comitato Consultivo Regionale ex Art. 12 DPR 484/96, per l’armonizzazione delle soluzioni alle problematiche in materia di prescrizione.

 

E) prevedere con apposito atto formale da concordarsi con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, sentito l’Ordine dei Medici del capoluogo di regione per gli aspetti deontologici, le eventuali sanzioni disciplinari da adottarsi in caso di infrazione delle norme prescrittive previste in particolare dall’art. 1, comma 44 della L. 662/96 e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

 

4. La Regione e le organizzazioni sindacali si impegnano a snellire il lavoro burocratico dei medici favorendo anche forme sperimentali di calendarizzazione di prescrizioni mirate a precisi gruppi terapeutici, finalizzata ad una maggiore razionalizzazione della spesa farmaceutica e senza che ciò comporti peraltro un suo aumento.

 

5. I medici di assistenza primaria, in armonia con la normativa già esistente si impegnano a rilasciare le prescrizioni di presidi agli aventi diritto nell’ipotesi in cui modalità organizzative fissate dalla Regione, sentite le organizzazioni sindacali, prevedano il rilascio delle prescrizioni da parte del medico di famiglia ai fini del ritiro dei presidi nelle farmacie convenzionate. Tali prescrizioni non rientrano nel computo dei livelli di spesa programmati e faranno riferimento a tetti massimi quantitativi di cui ad autorizzazioni preventivamente rilasciate dall’Azienda USL al paziente interessato.

 

6. Su tale aspetto prescrittivo la Regione si impegna, d’accordo con le organizzazioni sindacali firmatari del presente accordo, a realizzare un progetto obiettivo fondato su livelli di spesa programmati e finalizzato alla riduzione della spesa per i suddetti presidi e alla verifica di qualità del Servizio.

 

7. La Regione si impegna, altresì, a fornire ai medici dotati di supporti informatici per la gestione della prescrizione e che ne facciano esplicita richiesta i ricettari a lettura ottica a modulo continuo nella logica della acquisizione di dati inerenti l’attività prescrittiva e le diagnosi formulate.

 

 

Art. 12 - Medicina di gruppo (ex. Art 40, lettera q)).

 

1. Al fine di realizzare sempre più ampie forme di collaborazione tra medici attraverso il ricorso al regime della medicina di gruppo, e nella logica di realizzare condizioni di pari opportunità tra tutti i medici, è consentito ai medici iscritti negli elenchi di realizzare forme di lavoro associato, ai sensi del disposto dell’art. 40 del DPR 484/96, anche tra medici di famiglia operanti in comuni diversi del medesimo ambito territoriale.

 

2. E’ in ogni caso fatta salva la condizione che la sede della medicina di gruppo è unica e viene liberamente indicata dagli appartenenti al gruppo stesso, rappresentandone di fatto il punto di riferimento organizzativo. Ai medici così associati è consentito, al fine di estendere capillarmente l’assistenza della medicina di gruppo, di poter esercitare l’attività professionale, anche in modo prevalente, anche in altri studi medici ubicati nello stesso comune o in altri comuni dello stesso ambito territoriale, oltre che nella sede centrale del gruppo.

 

3. La sede centrale del gruppo deve prevedere la disponibilità di una sala d’attesa, di un servizio igienico riservato agli utenti, di almeno un locale ogni due medici aderenti al gruppo, per l’espletamento dell’attività professionale, e deve essere dotato di telefono, fax, segreteria telefonica.

 

4. A tal proposito i medici del gruppo che operino anche in più sedi, realizzano forme di collaborazione informatica che consentano la gestione in tempo reale dei pazienti dei medici dell’intero gruppo.

 

5. I medici che aderiscono al regime della medicina di gruppo di cui all’art. 40 del DPR 484/96 si impegnano a prevedere nel regolamento interno al gruppo stesso l’apertura di uno studio medico nelle zone o Comuni in cui insista una popolazione assistita dal gruppo tra i 350 e i 500 utenti, qualora vi sia la disponibilità di ambulatori pubblici a condizioni agevolate, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 5.

 

6. L’orario di apertura e l’organizzazione dell’assistenza di cui al precedente comma 5 saranno determinate dai medici del gruppo, sentita l’Azienda Sanitaria Locale e saranno portate a conoscenza degli assistiti dei medici del gruppo mediante idonee comunicazioni, anche con la esposizione di tali comunicazioni nella sede centrale del gruppo e in tutti gli altri studi del gruppo medesimo.

 

7. Al fine di rendere possibile in tutti gli ambiti territoriali la realizzazione di esperienze di medicina di gruppo, le parti attuano la revisione completa della articolazione territoriale degli ambiti di scelta di cui all’art. 19 del DPR 484/96, anche secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Accordo, e secondo le determinazioni tecniche espresse dalla commissione di cui all’art. 7, comma 2 del presente Accordo.

 

8. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno del gruppo senza l’autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso da parte dell’assistito, fatta salva l’ipotesi prevista dal successivo comma 9; tale vincolo si protrae per un anno nei confronti del medico che esca dal gruppo.

 

9. Ove al gruppo aderiscono tutti i medici operanti nell’ambito territoriale, al fine di garantire al cittadino un’alternativa per esercitare la libera scelta, non opera la limitazione di cui all’art. 40, comma 1, lettera n, del DPR 484/96).

 

10. Per tutte le altre disposizioni inerenti l’istituto della medicina di gruppo si fa riferimento all’art. 40 del DPR 484/96.

 

11. Sono fatte salve, ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, le condizioni esistenti alla data del presente Accordo, a condizione peraltro che si dia applicazione alle stesse disposizioni entro sei mesi dalla pubblicazione dell’Accordo medesimo.

 

 

Art. 13 - Visite occasionali (ex. Art. 43, comma 5).

 

1. Le parti concordano di rinviare ad una successiva trattativa, da attivarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente Accordo, l’esame del comma 5 art. 43 del DPR 484/96 (visite occasionali).

 

 

Art. 14 - Finanziamento ADI e ADP (ex Art. 45, comma 3, lettera G).

 

1. Al fine di garantire un minor ricorso a cure ospedaliere o ad altri interventi sanitari in regime di ricovero, sono previste l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e l’Assistenza Domiciliare Programmata (ADP).

 

2. Annualmente, entro il 15 Dicembre di ogni anno, la Regione definisce, d’accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sulla base degli indici di spesa relativi all’esercizio in corso, il tetto di spesa in materia ADI e ADP per l’anno successivo, determinando altresì, sulla base di parametri capitari proporzionali, le assegnazioni finanziarie per ciascuna ASL. Ogni Azienda USL, in sede di accordi decentrati con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, determinerà la quota di finanziamenti da destinare rispettivamente all’ADI e alla ADP.

 

3. Eventuali somme non utilizzate dei fondi relativi alla ADP e all’ADI, sono allocate nel Fondo per il potenziamento delle prestazioni distrettuali di cui all’articolo 34 del presente Accordo e utilizzati per lo sviluppo di progetti assistenziali concordati con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale, sulla base di specifiche esigenze rilevate dalla Commissione di cui all’art. 33 dell’Accordo di cui al presente Atto.

 

4. Le Aziende USL danno corso alla erogazione della ADP nell’ambito del proprio territorio, anche nelle more della attivazione dell’ADI.

 

5. A norma dell’articolo 45, punto 3, lettera G del DPR 484/96 l’entità complessiva della spesa regionale per compensi ai medici di Medicina Generale relativa alle attività di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per l’anno 1998 è stabilito in lire 11 miliardi, ripartiti per Azienda proporzionalmente su base capitaria.

 

6. Le A.S.L. possono destinare ulteriori finanziamenti per A.D.P. e A.D.I. sulla base di accordi aziendali..

 

 

Art. 15 - Assistenza Domiciliare Programmata (ex. Art. 45, comma 3, lettera G).

 

1. Le Aziende USL, d’intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative firmatarie del presente Accordo, nell’ambito della quota di finanziamento prevista per l’ADP a livello aziendale:

 

. determinano i tetti individuali di spesa non superabili da ciascun medico, secondo parametri capitari valutati in relazione al numero degli assistiti;

. individuano le priorità per gli interventi di ADP;

. fissano i criteri per consentire, in caso di particolari esigenze assistenziali, il superamento in via eccezionale e temporanea, dei tetti individuali di cui alla precedente lettera a).

 

2. L’ADP viene erogata dai medici di Assistenza Primaria in osservanza delle disposizioni di cui all’Allegato G del DPR 484/96.

In particolare la proposta motivata del medico di assistenza primaria dovrà contenere:

 

. la causa che determina la impossibilità da parte dell’assistito ad accedere allo studio del medico;

. la o le patologie che determinano la necessità degli interventi domiciliari programmati;

. il programma assistenziale proposto (con indicazione dei tempi, delle cadenze e delle modalità dell’assistenza).

 

3. I programmi proposti dovranno essere concordati tra il medico di Assistenza Primaria ed il medico della Azienda USL incaricato, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dell’Allegato G del DPR 484/96.

 

4. Il mancato riscontro alla proposta di attivazione dell’ADP da parte dell’Azienda USL, entro 15 giorni, deve essere inteso come implicita approvazione.

 

5. In caso di discordanza sul programma che comporti per il medico di Assistenza Primaria l’impossibilità di attivare o riattivare l’ADP, l’Azienda USL è tenuta a darne motivata comunicazione al medico e all’assistito.

 

6. Il medico di Assistenza Primaria deve curare la tenuta, presso il domicilio del paziente, di un diario clinico in cui saranno annotati all’atto di ogni accesso, tutti gli interventi clinico-terapeutici effettuati. Copia di tale documento verrà trasmessa trimestralmente all’ufficio competente della Azienda USL.

 

7. Eventuali controversie tra il medico di Assistenza Primaria e l’Azienda USL, in merito alla attivazione o sospensione del programma di ADP saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Consultivo di Azienda di cui all’articolo 11 del DPR 484/96.

 

8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo le Aziende Sanitarie Locali provvederanno a far riformulare ai medici di Assistenza Primaria interessati i programmi di ADP in corso sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

9. Al fine di favorire una omogeneità di interventi in materia di ADP e per consentire a livello aziendale e regionale una uniforme valutazione di qualità dell’attività assistenziale espletata dai medici di Assistenza Primaria al domicilio dei pazienti non ambulabili, le parti concordano di adottare la modulistica di cui all’Allegato 4 del presente Accordo.

 

 

Art. 16 - Assistenza Domiciliare Integrata (ex. Art. 45, comma 3, lettera G).

 

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Accordo le Aziende USL adottano un atto deliberativo con cui stabiliscono, sulla base del disposto dell’Allegato H del DPR 484/96, le modalità di attuazione dell’ADI, e individuano un medico responsabile dell’Assistenza Domiciliare Integrata, nonché il personale infermieristico, tecnico e ausiliario da utilizzare.

 

2. Sulla base di quanto previsto dall’allegato H, art. 2, comma 1, del DPR 484/96 in fase di prima attuazione le patologie oggetto dell’ADI dovranno prioritariamente essere individuate tra:

 

A - malattie oncologiche.

B - AIDS.

C - malattie cardiorespiratorie scompensate.

D - altre patologie gravi per le quali gli ospedali richiedano dimissioni protette.

E - altre patologie in fase terminale.

 

3. Per ciascun paziente da inserire in ADI il responsabile della A.D.I. ed il medico di Assistenza Primaria, avvalendosi ove ritenuto necessario di consulenze specialistiche, predispongono un programma di intervento in cui sia previsto, oltre quanto indicato dall’allegato H, art. 2, punto 5 del DPR 484/96:

 

. il numero e la durata degli accessi dell’infermiere professionale, del terapista della riabilitazione e degli altri operatori tecnico-sanitari e socio assistenziali occorrenti;

. la tipologia e la frequenza delle prestazioni specialistiche da attivare;

. il fabbisogno dei presidi sanitari, dei farmaci e degli altri materiali di consumo necessari.

 

4. Eventuali esigenze assistenziali diverse da quelle inserite nel programma di intervento devono essere comunicate in orario d’ufficio dal medico di Assistenza Primaria al medico responsabile dell’ADI, che ne valuta la congruità ed eventualmente provvede a disporre l’attivazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore.

 

5. Il medico di Medicina Generale deve curare, presso il domicilio del paziente, la tenuta e la gestione della cartella clinica dello stesso di cui all’Allegato 6 del presente Accordo, cartella nella quale vanno registrati tutti gli interventi sanitari e socio-assistenziali e gli accessi effettuati.

 

6. I medici che operano in regime di medicina di gruppo o di medicina in associazione ai sensi del capo VI° del DPR 484/96, fermo restando il rapporto fiduciario tra medico e paziente, concordano tra loro le modalità per garantire, anche attraverso turnazione, la assistenza diurna continua dei propri pazienti in ADI, anche attraverso l’eventuale disponibilità oraria di infermieri dell’Azienda Sanitaria Locale.

 

7. Le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato D del DPR 484/96, sono retribuite in aggiunta al compenso previsto dall’articolo 3 dell’Allegato H del DPR 484/96, se effettuate in giorni non coincidenti con l’accesso programmato.

 

8. Nel caso in cui l’ASL non sia in grado con personale proprio o convenzionato di assicurare le prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie per l’attuazione dell’ADI i medici di assistenza primaria possono provvedere a garantire le prestazioni suddette anche utilizzando figure professionali e procedure di cui al successivo art. 32, comma 1, lettera c., sulla base di tariffe orarie fissate dalla Regione.

 

9. La Regione provvede alla verifica annuale dei costi assistenziali per le prestazioni di cui al presente articolo attraverso criteri che verranno definiti e mediante l’utilizzazione di specifici indicatori di spesa concordati fra le parti firmatarie del presente Accordo.

 

10. Annualmente a cura della Regione risultati ottenuti saranno sottoposti a verifica di qualità attraverso criteri che verranno definiti utilizzando specifici indicatori di VRQ concordati fra le parti firmatarie del presente Accordo.

 

11. Le parti concordano di procedere alla definizione degli indicatori di cui ai commi 9 ed 10 del presente articolo e di procedere ad una prima verifica in materia entro il 30.06.98.

 

 

Art. 17 - Assistenza Domiciliare nelle Residenze Protette e Collettività (ex. Art. 39, comma 2, lettera b).

 

1. L’assistenza sanitaria da parte del medico di Medicina Generale nelle residenze sanitarie protette e nelle collettività, viene espletata secondo le indicazioni e le modalità previste dall’Allegato 2 del presente Accordo.

 

 

Art. 18 - Maggiorazioni per zone disagiatissime (ex. Art. 45, comma 3, lettera H).

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, lettera H, del DPR 484/96, nell’ambito territoriale regionale vengono stabilite come disagiatissime le piccole isole ove siano situati pochi nuclei abitativi. La individuazione delle stesse è demandata alle A.S.L., con atto da adottarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente Accordo. Tali atti dovranno essere trasmessi alla Regione per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

2. Ai medici di Assistenza Primaria, convenzionati ai sensi del DPR 484/96, è riconosciuto, per ogni assistito residente nell’ambito di una zona dichiarata disagiatissima ai sensi del precedente comma 1 e che abbia effettuato la scelta in favore di un medico iscritto nell’elenco dell’ambito territoriale di cui trattasi, un compenso aggiuntivo pari a lire 6.000 annue, da erogarsi secondo le modalità previste dall’art. 45 del DPR 484/96 per i compensi capitari ai medici di medicina generale e per il solo periodo di residenza dell’assistito nella zona dichiarata disagiata ed in regime di validità della scelta.

 

3. Tale compenso è gravato del contributo previdenziale di cui all’art. 46 del DPR 484/96.

 

 

Art. 19 - Indennità di collaborazione informatica (ex. Art. 45, comma 3, lettera I).

 

1. La Regione ritiene fondamentale, ai fini dello sviluppo di migliori condizioni assistenziali per i cittadini e di maggiori opportunità funzionali e di efficienza per il servizio di Medicina Generale, la maggiore estensione possibile della informatizzazione degli studi medici di medicina generale, sia ai fini della correlazione funzionale con gli altri presidi sanitari, sia ai fini della gestione della cartella clinica e dei dati sulla attività assistenziale, non ultimo quello relativo alla spesa sanitaria diretta ed indotta.

 

2. A tal fine, nel caso in cui il numero dei medici convenzionati per la assistenza primaria che, avendone diritto, abbiano effettuato richiesta di corresponsione della indennità di collaborazione informatica di cui all’art. 45, comma 3, lettera I del DPR 484/96 superi la soglia del 20% su scala regionale, la Regione si impegna ad elevare tale limite fino al 30%.

 

3. Considerata peraltro l’opportunità dello sviluppo di una progettualità complessiva in materia di informatizzazione dei servizi sanitari territoriali e di quelli ospedalieri, in modo pienamente integrato e correlato, ai sensi anche di quanto previsto al Capo VI del DPR 484/96, è prevista la possibilità di integrare le modalità di compenso di cui alla lettera I dell’art 45 del DPR 484/96 con un compenso finalizzato al raggiungimento di obiettivi progettuali prefissati, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 31 del presente Accordo.

 

 

Art. 20 - Indennità di collaboratore di studio medico (ex. Art. 45, comma 3, lettera L).

 

1. Nel caso in cui le domande di corresponsione della indennità di collaboratore di studio medico risultassero eccedenti rispetto alla percentuale massima prevista in tal senso dal DPR 484/96 alla lettera L) dell’art. 45, la Regione provvede, tramite il Comitato Consultivo Regionale di cui all’art 12 del DPR 484/96, alla formulazione di una graduatoria delle domande secondo l’ordine dei seguenti criteri di priorità:

 

A. Anzianità di medicina di gruppo.

B. Anzianità di informatizzazione

C. Anzianità di contratto con collaboratrice di studio.

D. Numero di assistiti alla data di promulgazione della convenzione.

E. Anzianità di prima iscrizione negli elenchi.

 

2. Nel caso in cui il collaboratore di studio operi per conto dei medici operanti in regime di medicina di gruppo, il contributo è corrisposto singolarmente a ciascun medico, in misura piena, a condizione che tale collaboratore intrattenga con i medici del gruppo un contratto complessivamente non inferiore alle 18 ore settimanali per cinque giorni di lavoro alla settimana.

 

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano ai rapporti di collaborazione di studio di cui alle attività previste dal Capo VI del DPR 484/96.

 

4. Nel momento in cui la percentuale di medici che si avvalgono di collaboratore di studio medico e della relativa indennità fosse superiore al tetto massimo previsto dall’articolo 45, lettera L del DPR 484/96, le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a riconsiderare tale limite massimo percentuale.

 

 

CAPO III: CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.

 

 

Art. 21 - Criteri generali (ex. Art. 48).

 

1. Le attività di continuità assistenziale vengono svolte prioritariamente dai medici indicati alla lettera C del terzo comma dell’articolo 48 del DPR 484/96.

 

2. Al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio di continuità assistenziale, le parti ritengono necessario procedere alla ridefinizione degli ambiti territoriali organizzativi della guardia medica, secondo le indicazioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, avvalendosi della Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 7 del presente Accordo.

 

3. La Commissione individua la delimitazione degli ambiti per la continuità assitenziale per ciascuna Azienda, tenendo conto dei seguenti criteri:

 

. dimensionamento degli ambiti sulla base di un minimo di popolazione preferibilmente di 10.000 abitanti e della distribuzione territoriale dei comuni afferenti, delle loro distanze e dei tempi di percorrenza delle stesse;

. dislocazione delle sedi di continuità assistenziale in maniera strategica rispetto al territorio di competenza;

. correlazione con gli ambiti dell’assistenza primaria e della pediatria di libera scelta, al fine di garantire maggiormente la continuità terapeutica facilitando e stabilizzando i rapporti tra i diversi professionisti interessati.

 

4. Le parti si impegnano a disciplinare entro il 31.12.97 le modalità di raccordo tra i medici di assistenza primaria e quelli di continuità assistenziale per assicurare la più efficace ed efficiente continuità teraputica.

 

 

Art. 22 - Sperimentazioni.

 

1. In ciascuna Azienda USL potranno essere attivate sperimentazioni, limitate ad alcune realtà territoriali, al fine di esplorare diverse potenzialità assistenziali e produttive anche nell’ambito della continuità assistenziale, e con una attenta verifica costi/benefici.

 

 

Art. 23 - Assegnazione degli incarichi.

 

1. Per l’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, si seguono le stesse procedure previste per l’assistenza primaria, di cui all’articolo 8 del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto in materia di trasferimenti dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del DPR 484/96.

 

 

Art. 24 - Competenze delle Aziende (ex. Art. 53, comma 1).

 

1. In relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 23 del DPR 484/96, sentito il Comitato Consultivo Regionale per la Medicina Generale, le ASL adottano gli standard tecnici minimi per la erogazione del servizio di continuità assistenziale, in conformità allo schema previsto dall’Allegato 5 del presente Accordo.

 

2. Le Aziende Sanitarie Locali possono integrare gli standard previsti nell’Allegato 5 di cui al precedente comma 1 con proprie autonome determinazioni.

 

 

Art. 25 - Assistenza ai turisti (ex. Art. 57, comma 1, 3).

 

1. Ai fini della organizzazione del servizio di assistenza nelle località turistiche, annualmente la Regione, entro il mese di Febbraio, in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, definisce, con apposito Atto, le modalità organizzative e i criteri di erogazione della assistenza ai turisti.

 

 

Art. 26 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi (ex. Art. 59, comma 1).

 

1. Le Aziende Sanitarie Locali, ove non già provveduto in tal senso, dispongono, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo e previe indicazioni tecniche in tal senso emanate dall’Assessore Regionale alla Sanità, la stipula di contratti con apposita Compagnia Assicurativa secondo quanto previsto in materia dall’articolo 59, comma 1 e 2 del DPR 484/96.

 

 

CAPO IV: ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE.

 

 

Art. 27 - Ambiti di attività e compensi (ex. Art. 61, comma 1).

 

1. Nelle Attività Territoriali Programmate possono rientrare, tra le altre, le vaccinazioni obbligatorie e facoltative, le visite fiscali (fatta salva la incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 484/96), lo svolgimento di funzioni medico-organizzative della attività sanitaria nei poliambulatori pubblici, l'attività iniettiva e di prelievo ematico nei presidi distrettuali della Azienda o anche a domicilio del paziente, nonché ogni altra attività sanitaria, che non richieda competenze specialistiche, prevista nell’ambito di specifici progetti distrettuali volti ad ottimizzare l’assistenza territoriale.

 

2. Le Attività Territoriali Programmate possono essere svolte oltre che nei presidi della Azienda anche nelle collettività (scuole, uffici, fabbriche, ecc.).

 

3. I compensi per le attività programmate di cui all’articolo 60 del DPR 484/96, sono pari a quelli previsti dall’articolo 14 dell’Allegato N del suddetto DPR. Non sono goduti i benefici di cui all’art. 11, all’art. 14 comma 1, lettera a) punto 2), all’art. 16, Allegato N, DPR 484/96.

4. Ai compensi di cui al comma precedente si applicano, a titolo di contributo previdenziale, i commi 1, 2, 4, dell’art. 46 del DPR 484/96.

 

5. Entro 60 giorni la Regione si impegna ad attivare un tavolo di confronto con le Aziende Sanitarie Locali e con le OO.SS. firmatarie del presenta Accordo, al fine di individuare le modalità ed i criteri per dare attuazione alle attività previste al precedente comma 1.

 

 

CAPO V: EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE.

 

 

Art. 28 - Incarichi (ex. Art. 63, comma 1).

 

1. Entro 2 mesi dalla stipula del presente accordo, la Regione apre il tavolo di confronto sul progetto di Emergenza Sanitaria Territoriale, per la stipula, con i sindacati firmatari del presente Accordo e con le altre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del settore, di un accordo sulla programmazione regionale della rete di emergenza sanitaria, ai sensi del DPR 484/96 e delle norme correlate.

 

 

Art. 29 - Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza (ex. Art. 66, comma 2).

 

1. La Regione, entro 2 mesi dalla stipula del presente Accordo, stabilisce con apposito Atto, d’intesa con i sindacati rappresentativi del settore, secondo le procedure indicate al precedente Art. 4 e in accordo con la Carta della Formazione Permanente, il programma di un apposito corso di formazione in Emergenza Sanitaria Territoriale, e definisce le procedure per il rilascio dell’attestato di cui all’art. 66, comma 1, del DPR 484/96.

 

2. In fase di prima attuazione la Regione, in collaborazione con le Aziende USL, organizza il corso per l’emergenza sanitaria, individuando le sedi di svolgimento dello stesso e destinando un apposito finanziamento di almeno 100 milioni.

 

3. Al corso partecipano prioritariamente i titolari di continuità assistenziale in ambito regionale secondo criteri di precedenza legati all’anzianità di servizio di prima titolarità e dal possesso di titoli di servizio, specializzazione o di partecipazione a corsi attinenti l’attività di emergenza.

 

4. Gli incarichi, che fosse necessario conferire per consentire l’avvio del servizio di emergenza territoriale, in mancanza di medici in possesso dell’attestato di cui all’art.66 comma 1 del DPR 494/96, potranno essere attribuiti in via provvisoria secondo i criteri fassati al precedente comma 3.

 

 

CAPO VI: GLI ACCORDI REGIONALI.

 

 

Art. 30 - Prestazioni ed attività aggiuntive (ex Art. 70).

 

1. I medici di assistenza primaria nell’ambito di progetti predisposti dalla Regione o dalle Aziende U.S.L. sulla base degli indirizzi stabiliti a livello regionale, in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative e sentite le Società Scientifiche accreditate a livello regionale, effettuano le seguenti prestazioni aggiuntive:

 

A. Valutazione multidimensionale dell’anziano.

B. Attività di educazione sanitaria

C. Attività di prevenzione.

D. Prestazioni di particolare impegno professionale.

 

2. I progetti devono contenere:

 

. l’individuazione degli obiettivi da perseguire ed i tempi di realizzazione;

. l’individuazione delle procedure da seguire, degli strumenti da utilizzare e del personale da coinvolgere;

. la definizione di eventuali momenti formativi del personale coinvolto nel progetto;

. le modalità di verifica dei risultati conseguiti;

. i costi da sostenere riferite alle diverse voci di spesa (personale, attrezzature, materiale vario, etc.);

. la individuazione della misura del compenso da corrispondere ai medici che partecipano al progetto in relazione all’impegno richiesto tenendo altresì conto dei risultati ottenuti (compenso di partecipazione, compenso di risultato).

 

 

A) Valutazione multidimensionale dell’anziano.

 

1. La Regione si impegna a predisporre un progetto finalizzato alla mappatura dello stato di salute e dei bisogni socio sanitari della popolazione anziana, necessaria ad una programmazione organica dell’assistenza loro rivolta e per favorire, da parte del medico di famiglia, la rilevazione dei bisogni non espressi o non percepiti dell’anziano. Verrà a tal fine predisposta dalla Regione una scheda di valutazione multidimensionale dell’anziano, nonché le procedure da seguire su tutto il territorio regionale.

 

2. Nelle more della predisposizione di tale scheda, le parti concordano di adottare in via sperimentale, per la valutazione multidimensionali, la scheda di cui all’Allegato 4 al presente Accordo.

 

3. Deve essere sottoposto a valutazione multidimensionale ogni assistito entro tre mesi dal compimento del settantacinquesimo anno di età e dei successivi.

 

4. La valutazione multidimensionale deve essere ripetuta con cadenza biennale.

5. La Regione cura la elaborazione dei dati raccolti con le schede di valutazione multidimensionale dell’anziano.

 

6. A cura della Regione sarà predisposta una versione informatizzata della scheda, tale da consentire la trasmissione dei dati su supporto magnetico o per via telematica, che potrà essere utilizzata dai medici dotati di computer.

 

7. Per ogni valutazione multidimensionale dell’anziano prevista alla presente lettera A), il medico avrà diritto ad un compenso forfetario di lire 35.000. Tale compenso sarà riconosciuto con le modalità previste al punto 4) dell’Allegato D) del DPR 484/96.

 

 

B) Attività di educazione sanitaria.

 

1. Con i progetti di cui al precedente comma 1, saranno individuate, le aree tematiche di educazione sanitaria da realizzarsi in ambito regionale o aziendale.

 

2. Il medico che aderisce al progetto è tenuto a:

 

a. partecipare alla attività di formazione prevista dallo specifico progetto;

b. registrare i nominativi dei soggetti per i quali egli abbia svolto attività di educazione alla salute;

c. utilizzare gli strumenti divulgativi previsti e predisposti a livello regionale o aziendale con i relativi progetti.

 

3. L’elenco dei nominativi dei soggetti sottoposti ad attività di educazione alla salute sarà inviato alla Regione o all’Azienda alla scadenza prevista dal progetto.

 

4. La Regione si impegna, in particolare, a predisporre un progetto finalizzato alla realizzazione, da parte dei medici di famiglia nei confronti dei propri assistiti che abbiano gli idonei requisiti, di una campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue, alla pratica della plasmaferesi e alla donazione di organi.

 

 

C) Attività di prevenzione.

 

1. Con i progetti di cui al precedente comma 1, saranno individuate, le aree tematiche di prevenzione da realizzarsi in ambito regionale o aziendale.

 

2. I medici di assistenza primaria sono tenuti a:

 

. partecipare alla sessione di formazione specifica del progetto;

. attenersi ai protocolli operativi stabiliti nel progetto;

. fornire l’informazione necessaria alle persone da loro assistite al fine di rendere consapevole la decisione di aderire allo screening e contemporaneamente garantirne l’accesso;

. selezionare dagli elenchi dei loro assistibili le persone eleggibili allo screening;

. seguire i loro assistiti nelle fasi diagnostiche e terapeutiche eventualmente conseguenti allo screening, secondo i protocolli definiti dal progetto.

 

3. Ai medici di Assistenza Primaria saranno forniti gli elenchi degli assistiti non aderenti agli inviti ed i risultati dei test relativi agli aderenti.

 

 

D) Prestazioni di particolare impegno professionale.

 

1. Con i progetti di cui al precedente comma 1, saranno individuate le prestazioni di particolare impegno professionale da realizzarsi dai medici di famiglia in ambito regionale o aziendale all’interno delle seguenti aree tematiche di riferimento:

 

. Prestazioni aggiuntive a particolare valore di educazione sanitaria e di prevenzione individuale o di massa.

. Prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione del ricorso alle prestazioni specialistiche e ospedaliere.

. Prestazioni aggiuntive erogabili nell’ambito del monitoraggio delle patologie di importante rilevanza sociale definite all’art. 38 del presente Accordo.

 

 

Art. 31 - Prestazioni ed attività informatiche (ex Art. 70).

 

1. Al fine di facilitare alle Aziende l’analisi del comportamento prescrittivo dei medici di assistenza primaria in relazione ai livelli programmati di spesa, e di incentivare l’informatizzazione degli studi medici, sono riconosciuti specifici compensi ai medici di assistenza primaria che garantiscono:

 

. la gestione delle schede sanitarie individuali con mezzi informatici;

. la memorizzazione e stampa su modulario SSN delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di consulenze e/o esami strumentali e di laboratorio e/o terapie riabilitative, rilasciate nello studio del medico di Assistenza Primaria;

. la compilazione e la fornitura delle schede di valutazione multidimensionale dell’anziano su supporto informatico o per via telematica;

. la redazione, relativamente ai dati registrati, di statistiche di tipo epidemiologico, di statistiche relative alla prescrizione farmaceutica e di statistiche relative alla prescrizione di esami di laboratorio e/o strumentali;

. la compilazione di liste di pazienti selezionati per specifiche caratteristiche (età, sesso, fattori di rischio);

. l’eventuale partecipazione di procedure di posta elettronica con le diverse strutture dell’Azienda;

. l’eventuale incorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatizzate;

. l’eventuale trasferimento dei referti dai servizi ai pazienti;

. le procedure burocratiche di teleprenotazione.

 

2. Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), sono liberamente attuate dai singoli medici che dovranno notificarle alla ASL ed il relativo diritto al compenso decorrerà dal momento di recepimento della notifica da parte della Azienda stessa. La ASL potrà, a tal fine, in ogni momento disporre ed effettuare le necessarie verifiche.

 

3. Le prestazioni di cui alla precedente lettera d), e) saranno fornite dal medico su richiesta del responsabile del Distretto, d’intesa con la Commissione Distrettuale di cui all’articolo 33 del presente Accordo; il diritto al compenso decorrerà dal momento della consegna delle statistiche richieste ed avverrà secondo le procedure previste dal punto 4 dell’Allegato D) dell’Accordo Collettivo Nazionale (DPR 484/96).

 

4. I servizi di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), saranno attivati previo espletamento delle procedure di cui all’articolo 37 del presente Accordo.

 

5. La Regione provvederà alla certificazione della idoneità dei programmi utilizzati per la fornitura dei dati richiesti e delle prestazioni previste dal presente articolo, e a definire le caratteristiche tecniche minime dei PC da utilizzare.

 

6. I programmi necessari alla compilazione della scheda di valutazione multidimensionale dell’anziano ed ai collegamenti telematici dovranno essere forniti dall’Azienda USL o dalla Regione.

 

7. Per la esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 1, lettere a. e b., è corrisposta al medico di Assistenza Primaria la somma capitaria complessiva annua di lire 1.000.

 

8. Per la esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 1, lettera c., è corrisposta al medico di Assistenza Primaria la somma capitaria aggiuntiva annua di lire 3.000.

 

9. Per la esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 1, lettere d. ed e., è corrisposta al medico di Assistenza Primaria la somma di lire 40.000 per ogni singola elaborazione.

 

10. Per la esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 1, lettere f., g., h., i., i compensi vengono definiti dal relativo progetto aziendale sulla base dell’attività effettivamente svolta dal medico e della sua complessità.

 

 

Art. 32 - Associazionismo medico e modelli gestionali (ex Art. 71).

 

1. Al fine di conseguire una maggiore disponibilità del servizio di assistenza primaria, con una più pronta e continua risposta ai bisogni del cittadino e con la possibilità di conseguire anche un più elevato ed articolato livello di prestazioni mediche e burocratiche, i medici iscritti negli elenchi possono concordare forme di lavoro associato finalizzate a garantire le seguenti forme organizzate di assistenza:

 

. Coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli medici che fanno parte dell’associazione, tale da garantire un orario complessivo degli stessi di almeno sei ore giornaliere distribuite nel mattino e nel pomeriggio, con chiusura pomeridiana non antecedente le ore 19, per cinque giorni la settimana, secondo un congruo orario per ciascuno studio medico determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita; nella giornata del sabato è assicurata l’attività ambulatoriale la mattina per tre ore complessive; ciascun medico si impegna a svolgere la propria attività ambulatoriale anche nei confronti di tutti gli assistiti degli altri medici della associazione nei casi in cui, per urgenza clinica o burocratica, essi siano impossibilitati a rivolgersi al proprio medico in tempo utile. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del D.P.R. 484/96, i medici associati possono coordinarsi nell’effettuazione delle visite domiciliari in modo da assicurare la disponibilità di uno o più medici della associazione ad effettuare le visite domiciliari per tutti gli assistiti dell’associazione, in caso di impegno del relativo medico.

. Coordinamento dell’attività dei medici dell’associazione per garantire una più continua assistenza ai pazienti in ADI; ciascun medico si impegna a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della associazione che si trovino in regime di ADI, in termini di collaborazione continua nell’attività di assistenza e di organizzazione della disponibilità per le eventuali urgenze.

. Realizzazione di un sistema informatico elettronico, anche in rete, da consentire a ciascun medico l’accesso alle informazioni cliniche degli assistiti di altri medici dell’associazione; questo obiettivo può essere programmato solo ad integrazione di quello previsto alla lettera a. del presente comma, e nell’ambito della medicina di gruppo di cui all’articolo 40 del D.P.R. 484/96.

 

2. L’associazione fra i medici è costituita sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

 

. L’associazione è libera, volontaria e paritaria.

. L’accordo che costituisce la medicina in associazione è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso l’Azienda e presso l’Ordine dei Medici provinciale.

. Esso dichiara negli scopi uno o più degli obiettivi elencati al precedente comma 1 nonché la eventuale disponibilità a partecipare a progetti-obiettivo distrettuali o aziendali per la razionalizzazione e qualificazione della spesa, mediante livelli di spesa programmati.

d. Dell’associazione possono far parte solamente medici convenzionati nello stesso ambito di scelta determinato dalla Regione o in ambiti contigui e/o in ambiti più vasti individuati ai sensi del comma 3, lettera E), articolo 7 del presente Accordo.

. Dell’associazione possono far parte da un minimo di 3 medici fino ad un numero massimo di 6. Eventuali deroghe potranno essere assunte dal Direttore Generale della ASL d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

. Ciascun medico può far parte di una sola associazione.

. All’interno della associazione è eletto un medico rappresentante cui l’Azienda dovrà fare riferimento.

. Devono essere previste riunioni periodiche fra i medici associati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.

. Ciascun partecipante all’associazione è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici associati, nei limiti previsti da ciascun obiettivo assistenziale dichiarato.

. A ciascun medico della associazione vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare.

. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno del gruppo senza l’autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso da parte dell’assistito, fatta salva l’ipotesi prevista dal comma 9 dell’articolo 12 del presente Accordo; tale vincolo si protrae per un anno nei confronti del medico che esca dalla associazione.

. L’organizzazione del lavoro è stabilita autonomamente all’interno della associazione, compresa la definizione delle necessarie compensazioni dovute alle differenze del numero di scelte in carico a ciascun componente del gruppo.

. La suddivisione delle spese di gestione dell’associazione e delle attività ad essa connesse viene liberamente concordato tra i componenti del gruppo.

. In caso di conflitti insorti all’interno dell’associazione è arbitro il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici.

 

3. L’Azienda può procedere in qualunque momento alla verifica della effettiva realizzazione degli obiettivi programmati dalla associazione.

 

4. La associazione può periodicamente aumentare il numero degli obiettivi programmati.

 

5. Ai medici di Assistenza Primaria che assicurino la erogazione della assistenza sanitaria nei confronti dei propri assistiti secondo le modalità previste dal precedente comma 1, lettere a. e b., è corrisposta la somma capitaria aggiuntiva annua di lire 5.000.

 

6. Ai medici di Assistenza Primaria che assicurino la erogazione della assistenza sanitaria nei confronti dei propri assistiti secondo le modalità previste dal precedente comma 1, lettera c con collegamento informatico in rete, è corrisposta la somma capitaria aggiuntiva annua di lire 2.000.

 

7. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. i medici della associazione potranno avvalersi della acquisizione, per tutti i propri assistiti, della collaborazione di altre figure professionali, infermieristiche e segretariali; la collaborazione può essere garantita attraverso un rapporto di dipendenza, o libero-professionale, o fornito da società o cooperative o associazioni di servizio, comunque utilizzato secondo le normative vigenti.

 

 

 

Art. 33 - Commissioni per il rispetto dei livelli di spesa programmati (ex Art. 72).

 

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo il Direttore Generale della ASL, d’intesa con le OO.SS maggiormente rappresentative e firmatarie del presente accordo provvede alla costituzione di una Commissione paritetica per il rispetto dei livelli di spesa programmati nei diversi distretti e/o ambiti territoriali.

 

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

 

. Coordina il coinvolgimento dei medici di famiglia in attività obbligatorie di aggiornamento, definizione di linee guida, attività di verifica fra pari, funzionali al perseguimento del rispetto dei livelli di spesa programmati.

. Valuta a consuntivo il rispetto dei livelli di spesa programmati ed evidenzia l’entità del risparmio ottenuto.

. Determina i criteri per l’utilizzo della quota del fondo (60%) destinata specificatamente alle attività dei medici di medicina generale e le iniziative da assumere nell’ambito delle attività individuate al comma 2 del successivo art. 34.

 

3. La Commissione contribuisce inoltre:

 

. alle attività di programmazione nei diversi Distretti e/o ambiti territoriali, alla definizione del suo budget annuale ed alle valutazioni trimestrali dello stesso budget, in particolare per quanto riguarda la correzione delle aree di diseconomia e di spreco; in questa sede contribuisce a definire i determinanti della qualità delle prestazioni per la contrattazione con i fornitori (aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, strutture convenzionate, ecc.);

. alla analisi della spesa e della qualità della assistenza al fine di individuare gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza;

. a definire i settori di possibile intervento (particolarmente in rapporto alla esistenza e praticabilità di soluzioni ai problemi rilevati), individuando gli indicatori di qualità ed i livelli di spesa programmati ed i criteri per valutare a consuntivo l’avvenuto rispetto degli stessi e l’eventuale risparmio ottenuto. Tali criteri dovranno prevedere un aggiustamento dei livelli di spersa programmati tali da tenere conto delle spese indotte da fattori intervenuti successivamente alla loro definizione;

. alla raccolta dei dati necessari attraverso modalità autonomamente individuate, anche avvalendosi dell’opera dei medici generali convenzionati secondo quanto previsto al Capo IV del DPR 484/96.

. determina i criteri per l’utilizzo della quota del fondo (40%) destinata specificatamente alle altre attività e le iniziative da assumere nell’ambito delle attività individuate al comma 3 del successivo art. 34.

 

4. A livello distrettuale e/o territoriale viene istituita una commissione paritetica (OO.SS/Azienda USL) per la definizione della conseguente attività operativa e gestionale. I compiti della commissione sono quelli previsti alla lettera a), b) e c) del comma 2 ed alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del presente articolo.

 

5. Le commissioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 potranno essere integrate da rappresentanti di altri servizi ed aree qualora si affrontino problematiche relative alla programmazione e valutazione di interventi o attività sanitarie a valenza complessiva.

 

 

Art. 34 - Fondo per il potenziamento delle prestazioni territoriali (ex Art. 72).

 

1. Per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle prestazioni nei diversi ambiti distrettuali e/o territoriali, è istituito un Fondo virtuale, alimentato dai risparmi di spesa ottenuti collettivamente dai medici di medicina generale rispetto alla spesa storica corrispondente. Il fondo può essere, altresì, alimentato con i risparmi di spesa ottenuti da altre unità operative o da stanziamenti destinati dalla Azienda USL ad interventi programmati.

 

2. In sede di prima applicazione il 60% di tale fondo dovrà essere utilizzato per lo sviluppo di attività concernenti direttamente i medici di medicina generale quali:

 

. attività di informazione, sensibilizzazione, formazione e revisione fra pari dei medici di medicina generale;

. prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale, compresa la raccolta dei dati necessari al calcolo della spesa storica e di quella effettiva;

. servizi rivolti ai medici di medicina generale, compresa la fornitura di attrezzature, strutture e personale;

. sperimentazione ed avvio di progetti obiettivo locali della medicina generale

. potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare di cui all’art. 39 del D.P.R. 484/96 e agli artt. 15, 16, 17 del presente Accordo.

. compensi ai medici di medicina generale per una quota pari all’8 % per il rispetto dei livelli di spesa programmati di cui al successivo art. 35, secondo le indicazioni dell’articolo 36 del presente Accordo.

 

3. Il 40% dovrà essere utilizzato per lo sviluppo di altre attività territoriali quali:

 

. produzione di linee guida e protocolli per percorsi assistenziali;

. conferenze di consenso nell’ambito dell’Azienda USL;

. finanziamento dei progetti aziendali previsti dall’art. 30 del presente Accordo.

 

 

 

Art. 35 - Formulazione dei livelli di spesa programmati e criteri di calcolo (ex Art. 72).

 

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo le Aziende USL provvederanno alla determinazione dei livelli di spesa programmati per ciascun distretto anche in relazione a quanto previsto nei commi successivi del presente articolo.

 

2. Ai fini di una valutazione equa e corretta della spesa sanitaria determinata ed indotta dai medici di Medicina Generale e ai fini della corretta formulazione dei livelli di spesa programmati, occorre realizzare una analisi delle varie componenti della spesa e, principalmente, delle seguenti:

 

. spesa farmaceutica;

. spesa per attività specialistiche;

. spesa per attività di diagnostica strumentale e di laboratorio;

. spesa per i ricoveri ospedalieri;

. spesa per pronto soccorso;

. spesa per continuità assistenziale ed emergenza sanitaria;

. spesa sanitaria per ricovero in strutture residenziali territoriali;

 

3. L’analisi complessiva e articolata delle componenti di spesa sopra indicate, aggregate per ogni assistito sul medico di Medicina Generale che lo ha in carico, deve consentire di delineare in modo articolato il profilo del comportamento prescrittivo dei medici e di estrapolare quello del medico di medicina generale e dei conseguenti costi ad esso imputabili.

 

4. Ogni progetto di livello di spesa programmato deve pertanto essere fondato su un preventivo sistema di analisi dei consumi che comprenda il maggior numero di dati di spesa, tra quelle più sopra indicate.

 

5. Nel caso in cui l’Azienda non possa garantire la fornitura dei dati complessivi disarticolati nelle diverse voci di spesa, ma solamente alcuni, ai fini del calcolo del livello di spesa programmato devono almeno essere indicati i dati della spesa farmaceutica ed essi devono comunque essere correlati con quelli della assistenza Ospedaliera.

 

6. Unitamente ad una valutazione complessiva dei costi sanitari dell’assistito, devono essere attivate tutte le iniziative necessarie per garantire che, nella determinazione della spesa da imputare al medico di Medicina Generale, non si verifichino distorsioni derivanti da improprio comportamento prescrittivo da parte della componente specialistica, sia essa ambulatoriale che ospedaliera.

 

7. A tal fine i Direttori Generali delle Aziende USL e quelli delle Aziende Ospedaliere, nel rispetto di quanto previsto anche dall’articolo 37 del DPR 484/96, provvederanno a:

 

a. dare diffusione e vigilare sulla attuazione delle disposizioni che regolano i rapporti tra medici di Assistenza Primaria, medici specialisti e della spedalità relativamente alle procedure di accesso a prestazioni di carattere diagnostico e specialistico, ed alle prescrizioni terapeutiche;

b. attivare iniziative che consentano la conoscenza della situazione in cui si verifica un distorto uso delle procedure previste;

c. individuare gli strumenti idonei per eliminare le eventuali distorsioni presenti e i disagi per gli assistiti, anche mediante il ricorso alle Commissioni Conciliative previste dalla Carta dei Servizi.

 

8. Considerata la estrema complessità di valutazione, ai fini della spesa, del carico assistenziale del singolo medico in relazione non solo alle caratteristiche demografiche della popolazione assistita (approssimativamente quantificabile e pesabile), ma anche alla tipologia e alla gravità delle patologie in cura, la determinazione di livelli programmati di spesa deve essere effettuata con riferimento a gruppi definiti di medici di medicina generale.

 

9. La definizione di obiettivi di spesa a livello collettivo deve consentire:

 

. di poter correttamente individuare un livello medio di carico assistenziale (su cui poter definire standard di spesa) data l’ampia variabilità del numero di assistiti in carico, e quindi di poter prefigurare la maggiore rappresentatività della realtà socio-assistenziale.

. di poter demandare alla stessa componente medica individuata, una volta definiti gli obiettivi da conseguirsi da parte del gruppo, le verifiche intermedie sui comportamenti prescrittivi dei singoli medici.

10. L’individuazione del gruppo dei medici può essere effettuata con riferimento ai medici operanti in un intero Distretto o, soprattutto nelle realtà di grandi comuni, a gruppi di almeno 20 medici.

 

11. In considerazione del fatto che l’aggregazione dei medici per distretto è soluzione preferenziale, anche volta alla realizzazione di forme gestionali e budgetarie a livello distrettuale, è impegno delle Aziende U.S.L. e delle Organizzazioni Sindacali stimolare il forte radicamento del medico di medicina generale nel distretto, per pervenire non solo ad una sua maggiore corresponsabilizzazione nell’uso delle risorse disponibili, ma anche ad una sua migliore possibilità di raccordo con i servizi distrettuali e di intervento propositivo.

 

12. Fermo restando che l’obiettivo di razionalizzazione dell’uso delle risorse disponibili è volto non solo al rispetto di tetti di spesa ma anche alla qualità dell’assistenza erogata, una volta definito per il gruppo dei medici il livelo programmato di spesa, con riferimento alle componenti della spesa prese in considerazione, i risparmi gestionali conseguiti a seguito dell’impegno da parte dei medici di medicina generale nel rispetto dei livelli di spesa programmati devono essere utilizzati con le modalità e per le attività dell’art. 34, e, per la quota di competenza, secondo il disposto dell’articolo 36 del presente Accordo.

 

 

Art. 36 - Compensi ai medici di Medicina Generale in relazione ai livelli di spesa programmati.

 

1. Poiché è obiettivo comune, dell’Azienda U.S.L. e dei medici di medicina generale, tendere al potenziamento ed alla qualificazione dei servizi distrettuali nel loro insieme, di cui i medici di medicina generale costituiscono parte fondamentale, l’incentivazione economica del medico deve essere essenzialmente volta, a verifica di un buon risultato conseguito, a remunerare:

 

. la partecipazione a progetti assistenziali che comportano un maggiore impegno del medico rispetto ai suoi normali obblighi convenzionali e professionali;

. la qualificazione professionale del medico e dei suoi strumenti operativi, ai fini del miglioramento del livello assistenziale erogato nel distretto di cui il medico è parte;

. l’apporto ad iniziative connesse all’attuazione nell’Azienda sanitaria della "Carta dei Servizi", per una maggiore tutela dei diritti degli utenti e della qualità dell’assistenza.

 

2. Per il rispetto del livello di spesa programmato l’8% dell’ammontare del fondo di cui alla lettera f del comma 2 dell’art. 34 del presente Accordo, dovrà essere attribuito ai medici di assistenza primaria che partecipano al progetto, con le seguenti modalità:

 

. 50% distribuito fra i singoli medici che avranno contribuito al rispetto del livello programmato di spesa distrettuale;

. 50% ripartito fra i medici che hanno assicurato il rispetto del livello programmato di spesa individuale, in proporzione alla differenza fra la spesa programmata e quella effettiva da ciascuno indotta, secondo parametrazioni individuate dalla Commissione di cui all’articolo 33 del presente Accordo.

 

3. Tale compenso sarà riconosciuto in unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla realizzazione del progetto.

 

 

Art. 37 - Sperimentazioni (ex Art. 72).

 

1. Al fine di esplorare le potenzialità assistenziali e produttive della Medicina Generale, anche nell’ambito di quanto previsto all’articolo 9 e 9-bis del DLvo 517, sono consentite specifiche sperimentazioni nell’ambito dei seguenti temi:

 

a. collegamenti telematici fra gli studi dei medici di medicina generale ed i centri di prenotazione per l’accesso alle prestazioni specialistiche ed ospedaliere;

b. forme di collaborazione con altre figure professionali del SSN;

c. servizi di assistenza rivolti a problemi di salute di rilevanza sociale;

d. erogazione di prestazioni o servizi in modo collettivo e coordinato orientati al perseguimento di obiettivi misurabili;

e. attribuzione di budget virtuale o reale per gruppi di medici di assistenza primaria in ambito distrettuale che si dichiarino a ciò disponibili;

f. Realizzazione di progetti con valenza distrettuale riguardanti programmi di VRQ e di qualificazione della spesa in medicina generale.

 

2. Temi non compresi fra i precedenti possono essere oggetto di sperimentazione solo se preventivamente concordati con i Sindacati firmatari del presente Accordo.

 

3. Le sperimentazioni possono avvenire nell’ambito della Regione, di più Aziende, di una Azienda, di uno o più Distretti o di parti di essi, e devono prevedere un dettagliato protocollo operativo redatto d’intesa con tutte le parti coinvolte nel progetto sperimentale.

4. Definito l’ambito territoriale della sperimentazione, la possibilità di parteciparvi deve essere offerta a tutti i medici di medicina generale ivi operanti, fatti salvi espressi criteri di ammissione alla sperimentazione previsti nel protocollo. Nessun medico può essere obbligato a parteciparvi.

5. Il protocollo operativo della sperimentazione deve contenere:

 

a. gli obiettivi della sperimentazione;

b. la durata della sperimentazione;

c. la composizione della commissione che gestisce e valuta la sperimentazione;

d. i criteri di ammissione dei singoli medici alla sperimentazione;

e. i metodi ed i momenti di valutazione dei risultati;

f. le modalità di fornitura delle strutture, del materiale e del personale;

g. le forme di copertura dai rischi economici e professionali per i medici che vi partecipano;

h. il compenso economico per i medici di medicina generale, relativo agli impegni connessi alla sperimentazione;

i. le fonti di finanziamento della sperimentazione.

 

 

Art. 38 - Progetti Assistenziali Regionali (ex Art. 70).

 

1. La Regione, in accordo con le OO.SS firmatarie del presente Accordo, promuove la realizzazione di specifici progetti obiettivo e di azioni programmatiche volte a radicare l’intervento del medico di famiglia nel territorio e finalizzati alla promozione della salute ed alla realizzazione di adeguati momenti assistenziali e preventivi nell’ambito di patologie ad importante rilevanza sociale.

 

2. In particolare tali progettualità potranno essere riferite a:

 

. malati oncologici;

. nefropatici cronici;

. malati cardiovascolari;

. broncopneumopatici cronici;

. tossicodipendenti ed affetti da AIDS;

. pazienti dismetabolici;

. talassemici;

. pazienti affetti da sclerosi multipla;

. epatopatici da virus epatotropi.

3. La Regione promuove, inoltre, al fine di armonizzare su tutto il suo territorio i parametri quali-quantitativi delle prestazioni farmaceutiche, anche in rapporto alla differente tipologia di assistiti (spesa farmaceutica pesata per età e patologia), uno o più progetti obiettivo per livelli di spesa programmati di assistenza farmaceutica.

 

4. La Regione individua, d’intesa con i sindacati firmatari del presente Accordo, i progetti regionali ad elevata valenza partecipativa da parte dei medici di famiglia, e per i quali vengono determinati i criteri incentivanti, le condizioni di valore di premio e le eventuali penalizzazioni.

 

 

Art. 39 - Progetti Aziendali e modalità di contrattazione aziendale (ex Art. 70).

 

1. Il Direttore Generale si avvale di un tavolo contrattuale tra l’Azienda e le OO.SS maggiormente rappresentative firmatarie del presente Accordo per la predisposizione dei progetti attuabili nell’Azienda.

 

2. I progetti definiti a livello aziendale devono contenere, chiaramente individuati, obiettivi, indicatori, iniziative formative, risorse destinate, incentivazioni previste ed eventuali prestazioni aggiuntive.

 

3. Ogni progetto di cui al precedente comma deve essere portato al tavolo regionale di cui alla trattativa per il presente Accordo, per una valutazione di congruità e per la determinazione della remunerazione e delle tariffe delle eventuali prestazioni aggiuntive ivi previste.

 

4. La ASL individua, d’intesa con i sindacati firmatari del presente Accordo, i progetti aziendali ad elevato valore partecipativo da parte dei medici di medicina generale, e per i quali vengono fissati i criteri di incentivazione, di premio e/o di penalizzazione.

 

 

 

 

 

 

NORMA TRANSITORIA n. 1.

Ove, in corso di validità del presente Accordo, intervengano norme di legge che ne modificano l’applicabilità, le parti concordano la riapertura del tavolo delle trattative per le opportune modifiche e/o integrazioni.

 

 

NORMA TRANSITORIA n. 2.

1. In fase di prima applicazione e limitatamente all’anno 1998, le parti concordano che gli oneri derivanti dall’applicazione del presente Accordo, per la parte eccedente la somma di lire 11 (undici) miliardi che sarà destinata prioritariamente al finanziamento di ADI, ADP, informatizzazione, formazione ed aggiornamento professionale, e associazionismo dei medici di medicina generale, farà capo al fondo di cui all’art.34 del presente Accordo.

 

2. I livelli di finanziamento delle attività di cui al presente accordo raggiunti nell’esercizio finanziario 1998 fungono da base di calcolo per la spesa storica per l’anno successivo.

 

3. Le parti concordano di attivare entro il mese di giugno 1998 una verifica dei costi e delle attività derivanti dal presente accordo alla luce dei seguenti parametri:

a) spesa farmaceutica

b) spesa specialistica

c) numero dei ricoveri ospedalieri.

Tale verifica è finalizzata alla ricontrattazione dei livelli di finanziamento del presente accordo per il semestre successivo.

 

 

 

NORMA FINALE n. 1.

 

Al fine di favorire l’espletamento delle visite domiciliari da parte del medico di famiglia nelle aree urbane ad elevata densità abitativa e di traffico, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali si impegnano a promuovere opportune iniziative, che consentano la adozione, da parte dei comuni così caratterizzati, di misure idonee a consentire comunque al medico in visita la sosta temporanea in prossimità del domicilio del paziente e al medico di continuità assistenziale la sosta presso il presidio del servizio.

 

 

NORMA FINALE n. 2.

 

Gli incentivi previsti dall’articolo 45, comma 3, lettera I del DPR 484/96 decorrono dal 01.01.97 o dalla data di presentazione della domanda se successiva, previa verifica dei requisiti da parte dalla ASL.

 

 

NORMA FINALE n. 3.

 

Gli incentivi previsti dall’articolo 45, comma 3, lettera L del DPR 1484/96 decorrono dal 01.01.97 o dalla data di presentazione della domanda se successiva, previa verifica dei requisiti da parte dalla ASL.

 

 

NORMA FINALE n. 4.

 

Le parti concordano che, ai fini della definizione di specifici progetti assistenziali o azioni programmatiche nei confronti degli assistiti, il tavolo di confronto tra Regione, ASL e OO.SS. firmatarie del presente Accordo resta aperto e viene attivato su richiesta di una delle parti per la successiva conseguente trattativa.

 

 

NORMA FINALE n. 5.

 

La Regione si impegna a destinare alla formazione professionale permanente di cui all’Allegato 1 del presente Accordo, la somma annua di lire 600 milioni.

 

 

NORMA FINALE n. 6.

 

Per l’assistenza sanitaria agli ospiti di RSA, le parti rimandano ad accordi separati sulla base delle relative determinazioni del Piano Sanitario Regionale.

 

 

NORMA FINALE n. 7

 

Le parti concordano che le dizioni Medico di Famiglia, medico di Assistenza Primaria sono usate come sinonimi.

 

 

NORMA FINALE n. 8.

 

Nel testo di cui al presente Accordo, il riferimento alla assistenza ospedaliera è inteso come riferito alla spedalità pubblica ed a quella privata accreditata.

 

 

NORMA FINALE n. 9.

 

La Regione si impegna ad attivare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo un tavolo di concertazione con le altre categorie interessate al fine di omogeneizzare e deburocratizzare, facilitandole, le modalità di accesso da parte dell’assistito alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio regionale.

 

 

NORMA FINALE n. 10.

 

Nel testo di cui al presente Accordo, il riferimento alla assistenza specialistica è inteso come riferito alla specialistica pubblica poliambulatoriale, a quella ospedaliera erogata agli esterni ed a quella privata accreditata.

 

 

NORMA FINALE n. 11.

 

La dotazione finanziaria per ADI e ADP relativa al 1997 sarà determinata, con apposito Atto dell’Assessore Regionale alla Sanità, sulla base della spesa effettivamente sostenuta nel corso dell’anno rapportata all’intero esercizio annuale, e secondo previsioni di spesa per l’attivazione di servizi inevasi.

 

 

NORMA FINALE n. 12.

 

Ai medici che non partecipano ai progetti individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo 38 e del comma 4 dell’articolo 39 del presente Accordo, non è corrisposto, o se già erogato, è sospeso il compenso di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 32 del presente Accordo.

 

 

NORMA FINALE n.13.

 

1. Le parti concordano che le certificazioni per lo svolgimento delle attività sportiva non agonistiche rientrano tra le prestazioni compensate a quota fissa, ai sensi dell’art. 3 del DPR 484/96, a condizione che siano destinate ad affiliati, di età inferiore agli anni 16, di associazioni di promozione allo sport senza fini di lucro. Il responsabile della società sportiva dovrà, all’atto della richiesta del rilascio della certificazione, dichiarare che la società o l’associazione non ha fini di lucro.

 

2. La Regione si impegna a ricondurre la certificazione dell’attività sportiva non agonistica a quanto disposto dall’art. 3 del DM 28/02/83.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1

In riferimento all’art. 36 comma 2 relativo ai compensi ai medici, lo SNAMI SARDEGNA discorda dal metodo secondo il quale gli stessi verrebbero compensati per aver ottemperato al rispetto dei livelli di spesa programmata, in quanto ritiene che tale procedura sia in contrasto con i principi etici della professione.

 

Ai fini pratici, lo SNAMI SARDEGNA lascia alla scelta individuale ed alla coscienza del singolo la possibilità di aderire a tali programmi.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE n. 2

Il SIMET discorda sul contenuto del comma 7 dell’art.12 (medicina di gruppo) in quanto ritiene che la revisione degli ambiti di scelta dovrebbe avvenire prioritariamente per favorire una adeguata accessibilità della popolazione agli studi medici ed al servizio svolto dai medici di medicina generale. Ove non fosse possibile l’attivazione della medicina di gruppo si potrebbe attivare l’associazionismo medico (art. 32) che avrebbe soddisfatto più adeguatamente i bisogni dei cittadini in quanto ricomprenderebbe una popolazione residente anche in ambiti territoriali contigui.

 

ALLEGATO - 1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE, I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA REGIONALE

PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.

 

 

 

1. PREMESSA:

 

Il primo passo organizzativo per dare valenza, struttura e continuità alla formazione permanente del medico di medicina generale è quella di istituzionalizzare legislativamente la figura dell'animatore di formazione.

 

Grazie all'investimento di sindacati, società scientifiche, spesso di singoli medici ipermotivati, nella Regione Sardegna esistono già diverse di queste figure professionali, rispetto alle quali si è ritenuta necessaria la costituzione di un apposito Albo regionale, con precisi criteri di accesso e di permanenza.

 

A questo professionista, fornito di un bagaglio tecnico particolare, che spazia dalla pedagogia dell’adulto, alle tecniche di comunicazione, dall’analisi organizzativa a quella del ruolo professionale, dopo una attenta analisi dei bisogni, spetta la progettazione, l'organizzazione e la conduzione dei corsi di aggiornamento e formazione professionale.

 

La regione e le OO.SS. di categoria ritengono fondamentale l’investimento di risorse umane, tecnologiche e finanziarie nel progetto di formazione, che riveste importanza cruciale nella razionalizzazione dei percorsi assistenziali.

 

 

2. DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

 

1. L'Attività formativa di cui al presente Allegato ha come obiettivo prioritario i medici di medicina generale, nella sua accezione più ampia, comprendendo in essa tutte le figure così identificate dal DPR 484/96.

 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

 

1. In relazione all'aggiornamento professionale obbligatorio, devesi aver riguardo ai seguenti articoli dell'Accordo Collettivo Nazionale, D.P.R. 484/96:

 

A - Art. 8: la Regione, annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e con la collaborazione delle società professionali di medicina generale e dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale anche in relazione all'attuazione dei progetti obiettivo, stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione generale delle aree tematiche, le metodologie didattiche ed il modello economico-gestionale, le Aziende provvedono all'attuazione dei corsi avvalendosi di personale appositamente addestrato (animatori della formazione permanente).

 

Vanno garantite almeno 32 ore annue di formazione permanente con accordi a livello regionale tra la Regione ed i soggetti sopracitati sono assunte iniziative per l'attuazione dei corsi di formazione per animatori di formazione permanente, da individuarsi tra i medici di medicina generale. A cura della Regione gli animatori sono iscritti in apposito Albo regionale.

 

Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento; i corsi sono a carico del S.S.N.;

 

B - Art. 11: in ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un comitato consultivo di Azienda, il quale, tra l'altro, collabora all'organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina di base, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei temi aventi rilevanza locale.

 

C - Art. 12: in ciascuna Regione è istituito un Comitato Consultivo Regionale che esprime, tra l'altro, parere sui programmi di aggiornamento professionale obbligatorio.

 

D - Art. 15: in ogni Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, DLGS n.502/1992, è istituita una Commissione professionale con il compito, tra gli altri, di promuovere azioni formative dei medici di medicina generale relative ai temi della VRQ ed altri specifici.

 

 

4. DURATA DEL PROGRAMMA

 

1. Il programma di aggiornamento deve avere una durata triennale. Il primo triennio farà riferimento al periodo 1998-2000.

 

 

5. MODELLO ORGANIZZATIVO

 

1. Le parti concordano che presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, all’inizio di ogni triennio, venga nominata, con decreto dell'Assessore alla Sanità, una Commissione Tecnica per la Formazione (CTF), finalizzata alla gestione del programma di formazione permanente, composta da:

 

- L'Assessore Regionale alla Sanità, o un suo delegato con funzioni di presidenza.

- Quattro dirigenti medici delle strutture sanitarie di base delle Aziende Sanitarie Locali, su delega dei direttori generali.

- Due medici di medicina generale qualificati in tema di formazione, designati dai sindacati maggiormente rappresentativi.

- Un medico di medicina generale, designato dai componenti medici del comitato consultivo regionale.

- Un rappresentante delle società scientifiche di categoria maggiormente rappresentative, accreditate a livello nazionale, designato dalla competente struttura regionale.

 

2. La commissione, su proposta del presidente, individua nel suo contesto un coordinatore scientifico con il compito di formalizzare gli obiettivi, supervisionare i contenuti didattico scientifici delle attività.

 

 

6. COMPITI DELLA COMMISSIONE

 

1. Alla Commissione Tecnica per la Formazione di cui al precedente punto 5 del presente Allegato, sono attribuiti i seguenti compiti:

 

. Riunirsi secondo un calendario concordato tra il presidente e il componenti la commissione.

. Elaborare il programma annuale delle attività formative in relazione ai bisogni nell'area della medicina generale, e in base al fabbisogno rilevato in ambito regionale e locale, sentite le aziende sanitarie.

. Assumere la funzione di osservatorio permanente sulle problematiche relative alla domanda-bisogno di formazione dei medici di medicina generale, nonché essere punto di riferimento dei bisogni organizzativi del servizio finalizzati alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate e quanto altro necessario.

. Selezionare i docenti, che devono essere concordati dalle parti, sulla base della padronanza dei contenuti e della disponibilità ad applicare la metodologia didattica formativa di gruppo.

. Predisporre un programma di formazione ed aggiornamento per gli Animatori di Formazione.

. Gestire l’Albo degli Animatori di Formazione di cui all’articolo 4, comma 5 del presente Accordo.

. Elaborare il materiale formativo ed informativo occorrente alla realizzazione dei corsi, anche mediante apposite pubblicazioni, e progettare strumenti di valutazione della qualità dell'attività formativa.

. Formulare proposte in ordine agli eventuali rapporti di collaborazione tra Regione e altri soggetti pubblici e privati, per singoli progetti formativi.

. Vigilare sulla corretta applicazione della convenzione in materia di aggiornamento, integrando le parti previste a tal proposito da parte del Piano Sanitario Regionale.

. Nominare la commissione per la certificazione dell’attività formativa ai medici che ne faranno richiesta. Tale commissione è formata da 4 professionisti, individuati dal Direttore Generale della ASL, appartenenti a società professionali e tratti da una rosa di nomi segnalati dalle medesime società, ed è presieduta dal Direttore Sanitario dell’Azienda ASL interessata.

 

2. La commissione tecnica al termine di ogni anno presenta inoltre al presidente una relazione scritta sugli obiettivi raggiunti.

 

 

7. RUOLO DELLA REGIONE

 

1. Nell’ambito della organizzazione dell’aggiornamento professionale per i medici di medicina generale di cui al presente Allegato, la Regione assume i seguenti compiti:

 

. Approvare il programma annuale delle attività formative.

. Disporre i finanziamenti necessari.

c. Disporre la stipula di appositi accordi convenzionali con soggetti pubblici e privati, al fine della collaborazione didattica e scientifica degli stessi alle attività formative.

. Vigilare sull'attività formativa.

. Adottare gli opportuni provvedimenti di verifica sulla qualità delle attività formative.

 

 

8. STRATEGIE E METODI

 

1. L'attività formativa viene divisa in due fasi:

 

- FASE DI PROGRAMMAZIONE.

- FASE APPLICATIVA.

 

2. Dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno viene realizzata l'attività di programmazione dell'aggiornamento permanente sull'intero territorio regionale, caratterizzata dalla progettazione dell’attività e dei programmi della formazione permanente, sulla base della rilevazione dei bisogni riferiti ai medici di medicina generale ed a quelli delle Aziende Sanitarie Locali.

 

3. Dal 15 gennaio al 15 giugno viene sviluppata la parte applicativa, in esecuzione delle indicazioni emerse nella estensione del progetto formativo di cui al precedente comma.

 

 

9. FASE DI PROGRAMMAZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI

 

1. La costruzione del programma formativo deve essere preceduta da una fase propositiva con incontri preliminari tra i vari soggetti proponenti: sindacati maggiormente rappresentativi, società scientifiche accreditate e istituzioni.

 

2. Questi incontri devono essere l'occasione di riflessione e di confronto, tali che l'apporto di esperienze e competenze diverse, collegate e confrontate tra loro siano determinanti per la riuscita del programma formativo.

 

3. Compito della Commissione Tecnica deve essere quello di predisporre un programma di aggiornamento che sia fondato da una parte su argomenti ritenuti prioritari dalle Aziende Sanitarie e dalla Regione, sulla base delle indicazioni di Piano Sanitario Regionale (quali progetti obiettivo e azioni programmate), dall'altra dai bisogni formativi dei medici di medicina generale.

 

4. Nella fase di programmazione particolare attenzione deve essere data a:

 

. Finalità generali della formazione.

. Ricerca del bisogno.

. Selezione dei docenti.

. Contenuti dei programmi.

. Dimensionamento dei corsi.

 

 

A. FINALITÀ GENERALI DEI CORSI

 

A1. Esse sono individuate come di seguito:

 

. Mantenere pronte ad essere impiegate e aggiornare le conoscenze acquisite durante gli studi universitari.

. Formare i medici su specifici piani obiettivo o azioni programmate individuate dalle autorità sanitarie regionali e aziendali.

. Favorire la ricerca sia in campo clinico che epidemiologico in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche locali e regionali.

. Fornire nuovi supporti tecnologici per migliorare la qualità delle prestazioni in medicina generale (informatica, strumenti diagnostici).

 

 

B. RICERCA DEL BISOGNO

 

B1. Partendo dalla considerazione che il bisogno, in generale, è la discrepanza fra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, si pone l’accento sulla considerazione che se si vuole realizzare una corretta programmazione di attività formativa, particolare attenzione deve essere riposta al rilevamento e alla analisi del bisogno.

 

B2. Considerato che la carenza di aggiornamento, da un punto di vista pratico, porta a competenze inadeguate che rendono difficile agli operatori l'adempimento dei compiti professionali relativi alle specifiche mansioni richieste dagli utenti, è di fondamentale importanza la loro documentata quantificazione, e le scale di priorità, le quali devono risultare da una corretta analisi da parte degli organi competenti dell'Assessorato alla Sanità e dai rappresentanti di categoria.

 

B3. Pertanto è necessario che ogni indagine sia supportata da una efficiente raccolta delle informazioni con l'impiego di una idonea e moderna metodologia di rilevamento: tra queste assumono notevole rilevanza indagini di tipo investigativo, valutazione delle performance e dei comportamenti operativi, griglie di osservazione.

 

B4. Particolare attenzione deve essere posta nei riguardi dei così detti bisogni emergenti che corrispondono a richieste di prestazioni professionali connessi alla comparsa di nuove patologie, nuove tecnologie, nuovi farmaci, nuove abitudini di vita, nuovi fattori di rischio.

 

B5. Deve perciò essere compito della commissione porre particolari e tempestive attenzioni a questi bisogni, dando risposte efficaci mediante appositi corsi di formazione.

 

 

C. SELEZIONE DEI DOCENTI

 

C1. Una cura particolare deve essere riposta nella scelta dei docenti. Caratteristiche fondamentali per la selezione dei docenti sono:

 

. Competenza sulla materia di insegnamento.

. Padronanza sulle moderne metodiche didattiche, formative e di gruppo.

. Competenza nella progettazione dei piani di aggiornamento.

 

C2. I docenti di contenuto sono affiancati, nell’espletamento della attività formativa, da medici di medicina generale con competenze specifiche nell'ambito della formazione in modo da coordinare e collaborare col docente di contenuto nelle fasi di progettazione, organizzazione e gestione dei corsi di aggiornamento.

 

 

 

 

 

D. CONTENUTI DEI CORSI

 

D1. I contenuti dei corsi devono nascere sia dai bisogni di aggiornamento dei medici nell’ambito dei compiti professionali, sia da rilevazioni delle strutture sanitarie pubbliche regionali e locali.

 

D2. Essi devono mirare al raggiungimento di un obiettivo prefissato, il quale deve essere sempre realizzabile, a partire dalla considerazione che la realizzabilità di un obiettivo è data dalla:

 

. Valutazione della risorsa tempo e ambiente.

. Valutazione dei mezzi didattici.

. Presenza di adeguati supporti organizzativi.

. Disponibilità di un finanziamento adeguato.

 

D3. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dei corsi di aggiornamento devono essere sempre osservabili e misurabili, e pertanto sarà sempre necessario ricercare degli indicatori che permettano di individuare degli oggettivi criteri di valutabilità.

 

 

E. DIMENSIONAMENTO DEI CORSI

 

E1. Deve essere evitata la polverizzazione degli interventi formativi, che devono avere la caratteristica di essere dimensionati sulla base della programmazione regionale secondo indici ottimali sovraaziendali.

 

E2. In rapporto a particolari esigenze delle aziende potranno essere individuati dei programmi circoscritti territorialmente a livello di A.S.L.

 

 

10. PARTE APPLICATIVA

 

1. Il calendario delle attività didattiche viene stabilito dal presidente della Commissione Tecnica per la Formazione, sentiti i suoi componenti, sulla base delle indicazioni emergenti dal piano sanitario regionale e dalle disposizioni della programmazione regionale, tenuto conto delle istanze proposte dalle AA.SS.LL..

 

2. Rimane di pertinenza aziendale la fase organizzativa e gestionale dei corsi di formazione permanente.

 

 

A. FASE PROMOZIONALE

 

A1. La buona riuscita di un programma formativo deve essere preceduto da una adeguata campagna promozionale.

 

A2. Ai medici di medicina generale, con i mezzi che al momento si riterranno più appropriati, verranno fatte pervenire le comunicazioni necessarie finalizzate a:

 

. Riconoscere nel programma i bisogni formativi della categoria.

. Evidenziare che alla necessità culturale dell'aggiornamento corrisponde una gratificazione professionale correlata allo svolgimento dei compiti all'interno del servizio sanitario nazionale e regionale.

. Evidenziare la corretta collocazione del ruolo del medico di medicina generale nel S.S.N.

. Evidenziare la visione moderna che equipara l'aggiornamento a uno degli investimenti a maggior rendimento.

 

 

B. FASE APPLICATIVA

 

B1. Fatta salva una diversa determinazione concordata all'interno della commissione tecnica, i corsi saranno preferibilmente di tipo seminariale e si svolgeranno il sabato mattina per almeno 8 sabati l'anno.

 

B2. La A.S.L. dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la copertura del servizio durante le ore di aggiornamento. Nel caso il corso, per disposizione della A.S.L., si svolga in un giorno diverso del sabato i partecipanti avranno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della A.S.L. stessa.

 

B3. I corsi di formazione si svolgeranno nelle strutture preventivamente individuate dalle A.S.L. che dovranno essere attrezzate da materiale didattico e da personale di segreteria.

 

B4. Ogni unità formativa non potrà avere più di 50 partecipanti. Se si attua la metodica didattica formativa dei piccoli gruppi i discenti saranno divisi in 10 gruppi.

 

B5. In particolari zone della Sardegna, come le piccole isole e le zone disagiate (individuate ai sensi dell'art. 45 D.P.R. 484/96), in alternativa alla strutturazione del corso di tipo seminariale da svolgersi il sabato mattina, può essere realizzata la tipologia organizzativa semiresidenziale, per 8 ore giornaliere da tenersi in qualsiasi giorno della settimana.

 

B6. Ogni corso di formazione deve essere preceduto dall'invio di materiale di preapprendimento con argomenti che verranno approfonditi e resi interattivi durante lo svolgimento del corso.

 

B7. Durante lo svolgimento del corso l'unità formativa sarà supportata da un docente di contenuto e da due medici di medicina generale che abbiano padronanza sulle moderne metodiche didattiche, formative e di gruppo (Animatori di Formazione).

 

B8. La metodica dell'apprendimento attivo deve essere lo strumento da privilegiare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

 

C. RISULTATI ATTESI

 

C1. La realizzazione del progetto formativo così come prefigurato nel presente Allegato, si propone di:

. Coinvolgere nel progetto formativo tutti i medici come previsto dalla convenzione.

. Approfondire le conoscenze scientifiche e le competenze del medico di medicina generale.

. Fornire gli strumenti di supporto affinché si affermi la cultura dei moderni sistemi sanitari che tendono ad affidare anche al medico di medicina generale responsabilità integrate relative ai valori economici impliciti nelle decisioni cliniche.

. Adeguare la professione del medico di medicina generale alle nuove domande di salute dei cittadini e al progresso tecnico tecnico-scientifico della medicina.

. Dare un'immagine esterna positiva e visibile della professione del medico di medicina generale.

 

 

11. TEMATICHE PER L’ATTIVITà FORMATIVA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO 1998-2000.

 

1. Considerate le priorità programmatiche contenute nella premessa politica di cui al presente accordo, valutata la portata innovativa del capo VI° del DPR 484/96, le parti individuano le seguenti tematiche di aggiornamento per il triennio 1998-2000:

 

. Elementi di bioetica in medicina generale.

. Elementi di economia sanitaria in medicina generale con particolare riguardo alla medicina di gruppo e all’associazionismo medico.

. Informatica in Medicina Generale, con particolare riferimento a specifici progetti di cui al Capo VI°.

. Assistenza Domiciliare Integrata: il paziente anziano e il paziente oncologico terminale.

. Elementi di misurabilità e valutazione della attività di Medicina Generale: indicatori di efficienza, di efficacia, di qualità.

. Management dell’ambulatorio di medicina generale, con particolare riferimento all’associazionismo medico e alla medicina di gruppo.

. Percorsi diagnostici e terapeutici nella assistenza del paziente diabetico e del paziente iperteso, al paziente dializzato, al pneumopatico.

. Tetti di spesa programmata e responsabilità prescrittiva del medico di medicina generale.

. Aspetti relazionali e comunicativi della professione del medico di medicina generale.

. Assistenza Domiciliare Residenziale.

. Urgenza ed emergenza nella medicina generale.

 

 

12. RISORSE

 

Per ogni anno del triennio di riferimento, da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità saranno attribuite alle Aziende Sanitarie Locali specifiche risorse per la formazione permanente, sulla base delle indicazioni di programma elaborate ai sensi del presente Allegato. Tali risorse non sono utilizzabili per attività e compiti differenti dalla formazione permanente.

 

NORMA FINALE n. 1.

 

Le parti raccomandano, al fine di correlare l’attività dei medici di medicina generale con le funzioni dei servizi sanitari territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, di concordare momenti comuni locali di aggiornamento con i medici di tali servizi, sulla base delle indicazioni della Commissione Tecnica per la Formazione e del Piano Formativo Regionale.

 

 

ALLEGATO - 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE, I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE

RESIDENZIALE

 

 

 

1. PREMESSA

 

L’assistenza programmata nei confronti degli ospiti in residenze protette e collettività, deve essere considerata uno dei momenti qualificanti ed irrinunciabili per una risposta efficace e razionale ai bisogni della persona ospite che ha perduto la propria autonomia parzialmente o totalmente.

L’impegno dei medici di famiglia nelle residenze protette e collettività, nodi essenziali della rete dei servizi socio-assistenziali, deve sostanziarsi nella piena disponibilità a:

 

. dispiegare l’intervento professionale oltre l’ambito tecnico-sanitario fino a ricomprendervi la globale considerazione del fabbisogno di salute degli ospiti sia in termini sociali che umani;

. a collaborare con gli operatori di diversa professionalità che assistono gli ospiti, nel rispetto delle specifiche competenze.

 

L'assistenza del medico di medicina generale nelle case protette e collettività, a causa della diversa gradualità di interventi e per la differente tipologia dell'utenza, viene erogata in strutture socio-assistenziali differenziate.

 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

 

L’assistenza programmata nei confronti degli ospiti in residenze protette e collettività, si esplica presso le strutture residenziali, perseguenti finalità di assistenza e di servizio sociale, dotate dei requisiti di idoneità professionale definiti dalla normativa regionale vigente e munite della autorizzazione regionale prescritta.

 

In particolare si individuano, ai fini delle attività di cui al presente Allegato, le seguenti categorie generali di residenze protette e collettività:

 

1. Strutture sociosanitarie ad elevata intensità di tutela sanitaria.

2. Strutture sociosanitarie ad elevata intensità di tutela sociale.

3. Strutture sociali comunitarie.

 

 

1. Strutture sociosanitarie ad elevata intensità di tutela sanitaria.

 

In queste strutture è prevista l'assistenza a pazienti portatori di patologie fortemente invalidanti, già croniche o cronicizzanti che necessitano di assistenza sanitaria continuativa, la cui permanenza nelle stesse può essere anche senza limiti di tempo.

 

La tipologia di questa utenza potrebbe essere definita nei termini di pazienti la cui possibilità di sopravvivenza fisica, psichica e sociale è spesso totalmente dipendente da interventi di altre persone. Essi, con diverse accentuazioni, hanno in comune la necessità di interventi complessi e globali riguardanti diversi bisogni della persona.

 

Le patologie proprie dominanti sono: dimissioni protette da strutture ospedaliere, insufficienze respiratorie croniche gravi, malattie degenerative del S.N.C., paralisi parziali e totali per esiti di diverse patologie del S.N.C., esiti di gravi fratture che hanno minato gravemente la possibilità di deambulare, gravi patologie psichiche.

 

 

2. Strutture sociosanitarie ad elevata intensità di tutela sociale.

 

A questa tipologia di strutture residenziali afferiscono pazienti definiti genericamente fragili, solitamente persone anziane, che con l'invecchiamento, la solitudine, per le precarie possibilità di autonomia finanziaria, o per disadattamento verso il proprio ambiente, sono per lunghi periodi ospiti in queste strutture.

 

Questi pazienti solitamente non affetti da patologie invalidanti gravi hanno necessità di un intervento sanitario tendente a premiare maggiormente il momento preventivo rispetto a quello curativo, capace di promuovere tutte quelle iniziative necessarie per la prevenzione della non autosufficienza. L'obiettivo principale di questa strategia è il mantenimento del miglior livello di qualità di vita possibile in rapporto alla condizione di salute psicofisica.

 

Da qui la priorità di interventi assistenziale di tipo globale, in grado di determinare in queste strutture un ambiente favorevole, positivo, che deve essere percepito dal paziente come elemento di protezione e sicurezza in grado di far superare quella condizione di fragilità fisica e psichica del ricoverato, quasi di dipendenza, che comporta il bisogno conseguente di continuità assistenziale. Di qui la necessita di ridurre al minimo il turnover delle figure professionali che si occupano della assistenza di questi pazienti, ivi compresa quella di primo livello che assume un ruolo di primo piano.

 

Non bisogna inoltre dimenticare che, visti i lunghi periodi di permanenza in tali strutture, molto spesso, la Residenza Protetta viene considerata e vissuta dal paziente come "casa", nel senso che viene a rappresentare quelle caratteristiche di familiarità, calore, intimità e sicurezza che appartengono a un vissuto familiare o comunque parentale da cui non potrà essere disgiunta l'assistenza sanitaria fornita dal medico di famiglia.

 

A questa categoria appartengono anche pazienti affetti da patologie psichiche croniche recidivanti che, pur avendo una discreta autonomia fisica, necessitano di periodiche permanenze in strutture riabilitative e comunità.

 

 

3. Strutture sociali comunitarie.

 

Ad esse afferiscono pazienti senza nessun problema di carattere fisico, psichico e sociale che per loro scelta di vita hanno deciso di vivere in collettività e comunità.

 

Il fatto che solitamente queste strutture sono situate in località decentrate, isolate e lontane dai centri abitati e che molto spesso il rispetto di rigide regole di comportamento per gli ospiti impongono di fatto l'erogazione delle prestazioni sanitarie solo sotto forma domiciliare, è motivo sufficiente di giustificazione di una quota aggiuntiva per l'erogazione delle comuni prestazioni sanitarie.

 

 

 

3. RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

 

Per i pazienti di cui ai precedenti punti 1 e 2, essendo la dimensione affettivo-relazionale una componente indispensabile per le possibilità di recupero fisico psichico e sociale è improponibile limitare l'intervento del medico di medicina generale solo alla fase di malattia, ma diventa prioritaria la necessità di un intervento sanitario unitario e globale ben integrato con le altre figure professionali della struttura, tale da affrontare in maniera esaustiva i multiformi bisogni di assistenza sanitaria, promuovendo la costruzione e il mantenimento di un ambiente favorevole al paziente.

 

E' in questo contesto che la figura del medico di medicina generale diventa essenziale. Infatti il rapporto privilegiato e fiduciario con il paziente, l'approccio clinico di tipo olistico e relazionale, giustificano l'utilizzo in maniera sistemica di questa figura professionale, sia nelle prestazioni di assistenza primaria, sia come punto di riferimento quando nella struttura vengono attivati percorsi assistenziali aggiuntivi.

 

Sarebbe riduttivo per il medico di medicina generale la semplice presa in carico del paziente ricoverato, se non vi fosse una corretta programmazione e una metodologia di intervento ben codificata a livello regionale che avesse come obiettivo prioritario un miglioramento delle prestazioni in uno con il contenimento della spesa.

 

Non bisogna inoltre mai dimenticare che le moderne impostazioni di economia e programmazione sanitaria tenderanno sempre più a trasferire alla medicina generale tutti quegli atti professionali che esso sarà in grado di effettuare nel proprio contesto operativo, infatti il costo di una qualsiasi prestazione è tanto più basso quanto più integralmente essa viene effettuata nell'ambito delle cure primarie.

 

Bisogna dunque utilizzare in modo corretto tutte le potenzialità professionali e operative del medico di famiglia, dando la massima valenza operativa alle cure domiciliari, prima ed in alternativa al ricovero ospedaliero, il quale, oltre che determinare una ingiustificata ed inutile spesa aggiuntiva, può comportare devastanti conseguenze per la integrità psicofisica dei pazienti anziani.

 

 

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

 

Il concetto di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili ospiti in residenze protette venne introdotto nell'Accordo Collettivo Nazionale (D.P.R. 314/90) per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale con il S.S.N. Questo concetto è stato ribadito anche nell'ultimo accordo nazionale (D.P.R. 484/96), che, all'art. 39 comma 1 lettera B, aggiunge la possibilità di erogare l'assistenza programmata oltre che ad assistiti non ambulabili ospiti nelle residenze protette, anche a quelli ospiti nelle collettività .

 

Inoltre il progetto obiettivo Tutela della salute degli anziani redatto dal Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Sanità (maggio 91) e recepito dalla Regione Sardegna, descrive il ruolo del medico di medicina generale in questi termini: Per l'ottimizzazione dei risultati al medico di base va affidata la gestione sanitaria dell'assistenza domiciliare integrata e degli interventi nelle strutture residenziali per anziani. Sempre lo stesso documento quando tratta l’A.D.I. descrive il ruolo del medico di medicina generale in questi termini: Il medico di medicina generale resta il punto di riferimento primario per la copertura sanitaria domiciliare dell'anziano non autosufficiente e a lui competono le decisioni in ordine agli interventi terapeutici a domicilio e nelle strutture residenziali per pazienti non autosufficienti.

 

 

 

5. ARTICOLATO.

 

Art. 1 - STRUTTURE ASSISTENZIALI RESIDENZIALI.

 

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive assistenziali previste dal presente allegato si individuano differenti tipologie strutturali di assistenza, classificabili in relazione agli ospiti che vi afferiscono. Esse sono identificabili come:

 

A. Residenze ad elevato o prevalente intervento sanitario.

. Strutture di assistenza sanitaria riabilitativa per disabili fisici psichici e sensoriali in regime residenziale (ex art. 26 della legge 833/78).

. Strutture di assistenza sanitaria diagnostica e riabilitativa in regime residenziale per pazienti in assistenza psichiatrica residua (ex ospedali psichiatrici).

. Strutture di assistenza residenziale a pazienti anziani non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati, ai sensi della L.R. n. 4/ .

B. Residenze ad elevato o prevalente intervento assistenziale

. Strutture di assistenza sanitaria riabilitativa a tossicodipendenti in comunità terapeutiche in regime residenziale.

. Case di riposo finalizzate all'assistenza di pazienti anziani autosufficienti.

. Particolari forme di comunità a carattere socio-assistenziale.

C. Altre strutture comunitarie non comprese alle precedenti lettere A e B.

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI GENERALI.

 

1. L'assistenza erogata nelle strutture di cui al precedente Art. 1 del presente Allegato, è finalizzata, attraverso le forme di responsabilizzazione del medico di Assistenza Primaria e delle figure professionali proprie della struttura al perseguimento dei seguenti obiettivi:

 

a) Fornire ai problemi di salute di pazienti affetti da patologie croniche e da malattie temporaneamente invalidanti una risposta assistenziale migliore e più appropriata rispetto al ricovero in ospedale.

 

b) Ridurre il numero di ricoveri per patologie acute che possano essere trattate a domicilio ed ottenere una conseguente diminuzione dei costi assistenziali.

 

c) Promuovere il recupero e il reinserimento dei soggetti non autosufficienti, favorendo quelle strategie di comportamento tendenti ad evitare un contesto ambientale di tipo cronicizzante e ospedalizzante.

 

 

Art. 3 - COMPITI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE.

 

1. Per l'espletamento dei propri compiti e per il controllo dello stato di salute degli assistiti a lui affidati il medico di Assistenza Primaria assume un impegno di presenza oraria all'interno della residenza ed inoltre, d’intesa col Direttore Sanitario della struttura, ove presente:

 

. cura il coordinamento degli interventi sanitari e l’integrazione tra le varie figure professionali che operano all'interno della struttura e tiene una cartella clinica fornita dall'Azienda, possibilmente orientata per problemi, sulla quale tutti gli operatori sanitari riportano una sintesi esplicita dei loro interventi;

. attiva le consulenze specialistiche, sia per le prestazioni erogabili all'interno della struttura che per quelle esterne, e coordina e indica i percorsi assistenziali generali aggiuntivi;

. promuove ed articola strategie di comportamento tese ad eliminare tutti i fattori di rischio capaci di determinare aggravamento delle condizione di non-autosufficienza o di incidere in modo negativo sulle capacità psicofisiche e sulla autonomia funzionale dei pazienti autosufficienti;

. attua annualmente le vaccinazioni previste dal piano assistenziale concordate con l'Azienda e tutte quelle ritenute necessarie ai fini della prevenzione delle malattie diffusibili;

. collabora con il Servizio Epidemiologico Regionale e della A.S.L. per la raccolta di dati sulla condizione e sui bisogni degli utenti ospiti in queste strutture.

 

 

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA.

 

1. La erogazione dell’assistenza nella strutture di cui all’articolo 1, comma 1 lettera A) del presente Allegato, avviene secondo le seguenti modalità:

 

a. L'orario di servizio e le modalità di assolvimento degli obblighi assistenziali, saranno concordate tra il medico di Assistenza Primaria che opera nella struttura, il medico della ASL a ciò preposto ed il direttore sanitario della struttura.

 

b. L'impegno orario assistenziale viene rapportato a 9 ore settimanali, con obbligo di frequenza giornaliera, esclusi il sabato e i giorni festivi, ogni 30 assistiti affidati.

 

c. Ove il numero di assistiti affidati sia superiore a 30, le ore di presenza settimanale del medico di Assistenza Primaria sono rapportate a 3 ore per ogni dieci ulteriori assistiti, fino a un massimo complessivo di 18 ore settimanali (corrispondenti a 60 assistiti), secondo il seguente schema:

 

da 31 a 40 assistiti 12 ore settimanali

 

da 41 a 50 assistiti 15 ore settimanali

 

da 51 a 60 assistiti 18 ore settimanali

 

d. Nel caso in cui gli assistiti in carico siano in numero inferiore a 30, l'impegno orario è parametrato secondo il seguente schema:

 

fino a 9 assistiti 3 ore settimanali

 

da 10 a 19 assistiti 6 ore settimanali

da 20 a 30 assistiti 9 ore settimanali

 

Per impegni inferiori a 6 ore settimanali gli accessi non avranno frequenza giornaliera e dovranno essere rapportati ad una presenza di 1 ora per accesso.

 

e. Il rispetto dell'impegno di presenza oraria sarà documentato mediante firma su apposito modulo contenente l’indicazione dell'ora di inizio e di fine di ogni accesso del medico alla residenza protetta.

 

f. Ove nella stessa struttura operino più medici di medicina generale, al fine di permettere una migliore organizzazione di quanto disposto dal presente articolo, gli stessi si impegnano a concordare eventuali turnazioni nell’utilizzo dell’eventuale studio medico ed eventuali forme di organizzazione

 

 

2. La erogazione della assistenza nelle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, lettera B) e C) del presente Allegato, avviene secondo le seguenti modalità organizzative:

 

a. L'orario di servizio e le modalità di assolvimento degli obblighi assistenziali, saranno concordate tra il medico di Assistenza Primaria, il medico della ASL a ciò preposto ed il direttore della struttura.

 

b. L'impegno orario per il medico viene rapportato a 4 ore settimanali, senza obbligo di frequenza giornaliera ed esclusi i giorni festivi, ogni 30 assistiti affidati.

 

c. Oltre trenta pazienti assistiti, le ore di presenza settimanale sono rapportate a 1 ora ogni 10 ulteriori assistiti, fino a un massimo complessivo di 7 ore settimanali (corrispondenti a 60 assistiti), senza l’obbligo di frequenza giornaliera, secondo il seguente schema:

 

da 31 a 40 assistiti 5 ore settimanali

da 41 a 50 assistiti 6 ore settimanali

da 51 a 60 assistiti 7 ore settimanali

 

d. Nel caso in cui gli assistiti in carico al medico siano in numero inferiore a 30 l'impegno orario è parametrato secondo il seguente schema:

 

fino a 9 assistiti 1 ora settimanale

 

da 10 a19 assistiti 2 ore settimanali

da 19 a 30 assistiti 3 ore settimanali

 

e. Il rispetto dell'impegno di presenza oraria sarà documentato mediante firma di apposito modulo contenente l'indicazione dell'ora di inizio e di fine di ogni accesso del medico alla residenze protetta.

 

 

3. Ai fini delle determinazioni di cui alle precedenti lettere A. e B., le Aziende Sanitarie Locali provvedono ad individuare un medico referente per gli adempimenti di cui sopra.

 

 

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI MEDICI

 

1. L’assistenza programmata di cui al presente Allegato, dovrà essere erogata da medici di Assistenza Primaria iscritti nell’elenco dei medici convenzionati dell'ambito territoriale dove è ubicata la struttura o in subordine tra quelli presenti negli ambiti territoriali limitrofi, e con le modalità di scelta previste dal DPR 484/96 esercitata dall’avente diritto o dal legale rappresentante.

 

 

Art. 6 - ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA.

 

1. L’Azienda USL individua e classifica con apposito Atto, d’intesa con le OO.SS firmatarie del presente accordo, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Accordo, le residenze assistenziali di cui all’articolo 1 lettere A), B), C) del presente Allegato e procede all’avvio dell’attività assistenziale secondo le modalità fissate dal precedente articolo 4.

 

2. All'atto di una nuova scelta o del trasferimento di un proprio paziente all'interno di una residenza assistenziale di cui all’articolo 1 ubicata nello stesso ambito territoriale, il medico di Assistenza Primaria attiva il contatto con il medico della ASL a ciò preposto, con il responsabile della struttura e l’eventuale direttore sanitario della stessa, al fine di concordare le modalità organizzative di erogazione dell’assistenza e di presenza oraria all'interno della struttura.

 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO.

 

1. L'attività di assistenza programmata ai pazienti ospiti delle strutture di cui all’art. 1 del presente Allegato viene retribuita in aggiunta alla quota fissa spettante al medico di famiglia, con un compenso forfetario aggiuntivo, differenziato in rapporto alla tipologia della struttura dove viene effettuata la prestazione, corrispondente ad un differente impegno professionale richiesto.

 

2. L'onorario professionale per assistito riferito ai commi precedenti viene articolato secondo le seguenti differenziazioni:

 

a. Per le prestazioni erogate nelle strutture di cui all'art. 1, comma 1, lettera A, oltre all'ordinario compenso economico a quota fissa previsto dall'art. 45 del D.P.R. 484/96, è corrisposto un compenso forfetario omnicomprensivo mensile di lire 50.000, fino ad un massimo di compensi per 60 assistiti.

 

b. Per le prestazioni erogate nelle strutture di cui all'art. 1, comma 1, lettera B, oltre all'ordinario compenso economico a quota fissa previsto dall'art. 45 del D.P.R. 484/96, è corrisposto un compenso forfetario mensile, comprensivo delle eventuali prestazioni di ADP, di lire 30.000, fino ad un massimo di compensi per 60 assistiti. .

 

c. Per le prestazioni erogate nelle strutture di cui all'art 1, comma 1, lettera C, oltre all'ordinario compenso economico a quota fissa previsto dall'art. 45 del D.P.R. 484/96, è corrisposto un compenso forfetario mensile di lire 15.000, fino ad un massimo di compensi per 60 assistiti. .

 

 

Art. 8 - MODALITÀ' DI PAGAMENTO

 

1. Al fine della corresponsione della quota aggiuntiva, da effettuarsi entro i 2 mesi successivi a quello di competenza, il responsabile della residenza protetta o della collettività inoltra al distretto, entro il 10 di ciascun mese, il foglio riepilogativo mensile degli accessi eseguiti da ciascun medico, debitamente sottoscritto in occasione di ogni presenza, con indicazione del numero effettivo delle ore svolte dal medico all'interno della struttura.

 

 

Art. 9 - SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA.

 

1. Il programma assistenziale di cui al presente Allegato rimane sospeso nel periodo di ricovero ospedaliero dell'assistito, con conseguente non erogazione, per il periodo stesso, della quota aggiuntiva.

 

 

Art. 10 - CESSAZIONE DEL PROGRAMMA.

 

1. Il programma assistenziale e il diritto a percepire le relative quote aggiuntive, cessano per:

 

a) decesso dell'assistito

b) dimissione definitiva dell'assistito

c) cambio del medico

d) risoluzione del rapporto convenzionale

 

 

Art. 11 - CONTROVERSIE.

1. Eventuali controversie interpretative insorte in sede di applicazione del presente Allegato, vanno sottoposte alla valutazione del Comitato Consultivo Regionale di cui all’art. 12 del D.P.R. 484/96.

 

 

Art. 12 - INDICATORI DI EFFICIENZA E REVISIONE QUALITÀ'

 

1. Al fine di migliorare le prestazioni professionali degli operatori e aumentare l'indice di gradimento degli utenti, per una corretta distribuzione delle risorse, l'Azienda Sanitaria Locale, d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi della medicina generale e le società scientifiche rappresentative a livello regionale, attiva le procedure di valutazione e revisione per l'analisi dei percorsi, degli obiettivi da raggiungere, e di quelli raggiunti in rapporto a quelli prefissati, al fine di apportare gli opportuni correttivi.

 

2. Tra le parti firmatarie dell'Accordo Regionale di cui il presente Allegato costituisce parte integrante, ai fini di individuare gli strumenti tecnici per una valutazione di qualità finalizzata e specifica, si provvederà alla definizione, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo, di un protocollo scientifico degli indicatori di qualità delle prestazioni erogate dal servizio e del livello di soddisfazione dei pazienti utenti rispetto al servizio stesso.

 

Art. 13 - DECORRENZA DELL’ASSISTENZA.

 

1. Le attività di cui al presente protocollo decorrono a partire dal 1 Gennaio 1998.

 

2. Le Aziende Sanitarie Locali possono anticipare l’attivazione del protocollo assistenziale di cui al presente Allegato, sulla base di determinazioni finanziarie autonome.

 

 

NORMA FINALE n 1.

 

I fondi dello specifico finanziamento destinato alle attività di cui al presente Allegato non utilizzati, dovranno essere annualmente allocati nel fondo distrettuale della medicina generale di cui all’articolo 32 del presente Accordo.

 

ALLEGATO - 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE, I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI TECNICI PER LA

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA A PAZIENTI NON AMBULABILI

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE n.

SERVIZIO MEDICINA DI BASE

 

 

 

SCHEDA PROPOSITIVA DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI (Allegato G, DPR 484/96)

 

 

MEDICO PROPONENTE Dr________________________________________

 

 

ASSISTITO Sig.:

 

COGNOME___________________________NOME___________________________

 

INDIRIZZO____________________________________________________________

 

ETA’______ TELEFONO ____________________________ CR_________________

 

PROGRAMMA ASSISTENZIALE DAL __________________AL ________________

 

CADENZA DEGLI ACCESSI: MENSILE/ /QUINDICINALE/ /SETTIMANALE/ /

 

IL PAZIENTE NECESSITA DI A.D.P. PERCHE’:

 

1. IMPOSSIBILITATO AD ACCEDERE ALLO STUDIO DEL MEDICO PER:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. AFFETTO DA: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. IN FASE (acuta, subacuta, cronica, stabilizzata):____________________________________

 

PROGRAMMA ASSISTENZIALE PROPOSTO (indicare la natura degli interventi):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Data__________________ Timbro e firma del medico

 

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE n.

SERVIZIO MEDICINA DI BASE

 

 

 

CARTELLA CLINICA

 

 

MEDICO DELL’ASSISTITO Dr________________________________________

 

ASSISTITO Sig.:

 

COGNOME___________________NOME______________________NATO IL______

 

INDIRIZZO_____________________________________________________________

 

STATO CIVILE_______________TELEFONO__________________CR____________

 

ANAMNESI (indcare i principali dati anamnestici)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ESAME OBIETTIVO (prima visita)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. .- Assistenza Domiciliare Programmata

 

 

Sig.:______________________________________________ CR_________________

 

DIARIO CLINICO Data Visita________________Ora____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ACCERTAMENTI SANITARI RICHIESTI: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REFERTI:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. .- Assistenza Domiciliare Programmata

 

 

RIEPILOGO MENSILE DEGLI ACCESSI: MESE DI _______________________

 

Cognome Nome data accessi tot.

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

____________________ ___________________________ !___!___!___!___!___! ___

 

 

 

_______________________________

Timbro e firma del medico .

 

ALLEGATO - 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE, I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE

MULTIDIMENSIONALE

DELL’ANZIANO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO - 5 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE, I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD MINIMO PER

DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI

NELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE.

 

 

 

DOTAZIONE STRUMENTALE.

 

. Fonendoscopio;

. Sfigmomanometro;

. Otoscopio;

. Pallone AMBU e dotazioni accessorie;

. Bombole monouso di ossigeno terapeutico con dotazioni accessorie;

. Set per chirurgia ambulatoriale (monouso o sterilizzabile);

. Sterilizzatrice;

. Lampadina diagnostica;

. Reflettometro e relative strisce reattive per glicemia;

 

 

PRESIDI GALENICI.

 

. Siringhe monouso assortite;

. Aghi a farfalla assortiti;

. Garze sterili, bende elastiche, cerotti assortiti;

. Alcool e disinfettanti;

. Aghi per sutura di varie misure;

. Steri-strip per piccole suture cutanee;

. Guanti in lattice monouso sterili;

. Mascherine chirurgiche;

. Abbassalingua;

. Ghiaccio istantaneo;

. Soluzione fisiologica 500 ml;

. Soluzione glucosata 5% e 33%;

 

 

PRESIDI FARMACOLOGICI.

 

. Nifedipina 10 mg cp

. Adrenalina fl

. Aminofillina fl im e ev

. Aspirina fl 1000 mg

. Aspirina cpr

. Atropina fl, coll.

. Betametasone fl e coll.

. Eparina Calcica fl

. Eparina sodica fl

. Nitrglicerina sublinguale

. Isosorbide dinitrato sublinguale

. Clonidina fl

. Prometazina fl

. Idrocortisone fl 100, 500, 1000 mg

. Gentamicina coll.

. Midodrina gtt.

. Verapamile fl

. Propafenone fl

. Digossina fl

. Clorpromazina fl e gtt

. Furosemide fl

. Magnesio idrossido e alluminio idrossido

. Tiocolchicoside fl

. Naloxone fl

. Metamizolo fl e gtt

. Metoclopramide fl

. Paracetamolo supp 125, 250, 500, 1000

. Acido tranexamico fl

. Diazepam gtt e fl

. Diclofenac fl

. Ranitidina fl

. Oxedrina tartrato gtt

. Insulina pronta fl

 

 

SUPPORTO LOGISTICO.

 

. Telefono con segreteria telefonica

. Lettino per visite mediche

. Lampada professionale

. Carta da lettino visite usa e getta

. Scrivania

. Letto e comodino

. Armadio per farmaci e strumentario con serratura

. Armadio per effetti personali con serratura

. Piccolo frigorifero con serratura

 

 

ALLEGATO - 6 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE, I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELLA CLINICA PER

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

 

 

 

 

 

ALLEGATO - 7 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO REGIONALE

 

 

 

 

IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE, I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, DI EMERGENZA TERRITORIALE E LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE

 

 

 

 

DPR 484/96 del 22 Luglio 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI ACCORDO

E REGOLAMENTAZIONE FRA MEDICI

PER L’ESERCIZIO DELLA

MEDICINA DI GRUPPO.

 

 

ACCORDO PER MEDICINA DI GRUPPO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 DEL DPR 484/96.

 

 

Il giorno_______________________ in ___________________________, i dottori:

 

1. Dr____________________________________________ Nato il ______________

a______________________________, residente a ____________________________

iscritto negli elenchi della ASL n.___ per l’ambito territoriale di __________________

convenzionato per la Medicina Generale ai sensi del DPR 484/96, CR n. ___________

 

2. Dr____________________________________________ Nato il ______________

a______________________________, residente a ____________________________

iscritto negli elenchi della ASL n.___ per l’ambito territoriale di __________________

convenzionato per la Medicina Generale ai sensi del DPR 484/96, CR n. ___________

 

3. Dr____________________________________________ Nato il ______________

a______________________________, residente a ____________________________

iscritto negli elenchi della ASL n.___ per l’ambito territoriale di __________________

convenzionato per la Medicina Generale ai sensi del DPR 484/96, CR n. ___________

 

4. Dr____________________________________________ Nato il ______________

a______________________________, residente a ____________________________

iscritto negli elenchi della ASL n.___ per l’ambito territoriale di __________________

convenzionato per la Medicina Generale ai sensi del DPR 484/96, CR n. ___________

 

5. Dr____________________________________________ Nato il ______________

a______________________________, residente a ____________________________

iscritto negli elenchi della ASL n.___ per l’ambito territoriale di __________________

convenzionato per la Medicina Generale ai sensi del DPR 484/96, CR n. ___________

 

6. Dr____________________________________________ Nato il ______________

a______________________________, residente a ____________________________

iscritto negli elenchi della ASL n.___ per l’ambito territoriale di __________________

convenzionato per la Medicina Generale ai sensi del DPR 484/96, CR n. ___________

 

CONVENGONO

 

di costituire tra loro una associazione libera, volontaria e paritaria con lo scopo di esercitare la medicina generale convenzionata nella forma del lavoro di gruppo, come previsto dall’articolo 40 del DPR 484/96 e dall’Accordo Regionale di cui al decreto della Giunta Regionale del __________ n. _________, ai fini di:

 

A) svolgere la propria attività di medico di medicina generale sia nei confronti dei propri assistiti che nei confronti di quelli degli altri medici del gruppo;

B) consentire e avere l’accesso reciproco con gli altri medici del gruppo agli strumenti di informazione di ciascun medico nella tutela dei principi fondamentali del rapporto di fiducia e della libera scelta da parte del cittadino.

 

La medicina di gruppo verrà esercitata sulla base dei seguenti punti del presente accordo, che ogni medico del gruppo si impegna a rispettare:

 

1. Ogni medico partecipante al gruppo deve svolgere in modo esclusivo l’attività di medico di medicina generale convenzionata con il SSN.

2. La sede dell’associazione per l’esercizio della medicina di gruppo è stabilità in via ______________________________________ a __________________________.

3. Il numero dei medici partecipanti alla associazione in medicina di gruppo è di ______, ed essi dichiarano con il presente atto di essere tutti convenzionati per la Medicina Generale con la ASL n. ____.

4. Ciascun medico associato non può far parte di altro gruppo e nel caso dovesse partecipare ad altro gruppo egli decadrà immediatamente dalla presente associazione.

5. Ogni singolo medico deve osservare gli orari di presenza nella sede della medicina di gruppo e presso il proprio studio secondo l’orario stabilito in accordo con tutti i medici della associazione. Eventuali variazioni di orario della attività ambulatoriale, anche di singoli medici, saranno comunicate al responsabile del distretto in cui si trova la sede della medicina di gruppo entro sette giorni dalla avvenuta variazione.

6. Ogni singolo medico associato dovrà assicurare la propria presenza nella sede della medicina di gruppo per almeno cinque giorni alla settimana. Nel caso in cui il medico destini un giorno alla settimana ad attività di consulto, ad accesso nei luoghi di ricovero, all’assistenza ai pazienti non ambulabili, avrà l’obbligo di assicurare la propria presenza in studio per non più di 4 giorni la settimana.

7. I medici associati dovranno garantire una presenza giornaliera per l’assistenza ambulatoriale per almeno 6 ore giornaliere distribuite al mattino e al pomeriggio secondo un orario determinato dagli stessi medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistibile.

8. I medici del gruppo garantiscono nei giorni prefestivi e nella giornata del sabato, anche con il sistema della rotazione, la ricezione delle visite domiciliari.

9. I medici del gruppo, oltre alla normale attività nei confronti dei propri assistiti, si impegnano ad esercitare l’attività assistenziale nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, sia nell’ambito di assenze programmate, sia per le urgenze cliniche che per quelle burocratiche.

10. Sono ammesse variazioni di scelta all’interno del gruppo, a condizione peraltro che la richiesta dell’assistito sia accompagnata dalla autorizzazione dei medici interessati.

11. I medici partecipanti alla medicina di gruppo potranno a rotazione partecipare a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente e/o a quanto altro sia necessario a favorire una costante elevazione della professionalità dell’intero gruppo, sostituendosi secondo modalità organizzative interne.

12. I sottoelencati medici partecipanti alla associazione, dispongono di uno o più ulteriori studi medici per l’esercizio della attività convenzionale, oltre a quello della sede unica del gruppo:

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

Dr.__________________ via_______________________comune_____________

 

13. Ciascun medico è tenuto a comunicare entro 5 giorni agli altri partecipanti al gruppo medesimo, alla ASL di appartenenza e all’Ordine dei medici competente ogni variazione nella propria posizione che sia rilevante agli effetti della normativa prevista per la medicina di gruppo.

14. Il presente accordo dovrà essere depositato presso l’Azienda USL, presso l’Ordine Provinciale dei medici di _________________, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

15. Il presente accordo decorre dal _____________ e può essere risolto in ogni momento per decisione unanime dei componenti l’associazione, o con preavviso di mesi tre da parte di uno o più dei membri componenti.

 

_________________lì_____________________

 

 

Firme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE

DELL’ACCORDO REGIONALE

STIPULATO AI SENSI DEL DPR 484 DEL 22 LUGLIO 1996

 

 

 

 

 

REGIONE SARDEGNA ___________________________________

 

 

FIMMG ___________________________________

 

SNAMI ___________________________________

 

SIMET ___________________________________

 

FEDERAZIONE MEDICI

 

CGIL Medici ___________________________________

 

CUMI-AMFUP ___________________________________

 

UIL Medici ___________________________________

 

FIALS Medici ___________________________________

 

CISL Medici ___________________________________

 

SUMI ___________________________________

 

UMUS ___________________________________

 

CONF.SAL. Medici ___________________________________

 

SUMAI ___________________________________